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Circolare

Circolare numero 63 del 7-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti su vari aspetti della gestione delle prestazioni di malattia e maternità: decorrenza della prognosi nella certificazione medica, interruzione della prescrizione annuale, indennizzabilità degli interventi di chirurgia estetica, trattamento degli emolumenti per le festività soppresse, calcolo della retribuzione in presenza di contratti di solidarietà, visite di controllo nelle malattie insorte durante il periodo feriale e modalità di contestazione dell’assenza alla visita di controllo. Viene inoltre raccomandata particolare attenzione operativa e documentale, soprattutto per evitare decadenze, omissioni nei controlli e mancate annotazioni sul fascicolo dell’assicurato.

Precisazioni su malattia, prescrizione, chirurgia estetica, festività soppresse, solidarietà e controlli domiciliari

Precisazioni su malattia, prescrizione e controlli delle prestazioni

La circolare fornisce chiarimenti applicativi su diversi profili della disciplina dell’indennità di malattia e maternità, con attenzione ai casi ricorrenti nell’istruttoria delle pratiche e nella gestione dei controlli. Le precisazioni riguardano la decorrenza della prognosi certificata, la prescrizione annuale del diritto, l’indennizzabilità di specifiche ipotesi di intervento chirurgico, il trattamento di taluni emolumenti retributivi e le modalità operative di controllo e contestazione delle assenze.

Certificazione di malattia e decorrenza della prognosi

Quando il certificato medico riporta, alla voce "prognosi clinica", la durata in giorni anziché la formula "fino al...", la prognosi decorre, agli effetti dell’erogazione dell’indennità di malattia, dalla data di compilazione del certificato, salvo che il curante indichi in modo inequivoco una diversa decorrenza. La circolare richiama anche il caso in cui il medico attesti che l’assicurato "dichiara di essere ammalato dal...": in tale ipotesi, ai fini della carenza, del computo del 20° giorno per la misura dell’indennità e del periodo massimo assistibile, è riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente quello della visita e del rilascio della certificazione. Questa regola non si applica, però, quando dagli atti risulti che si è trattato di visita ambulatoriale.

Prescrizione del diritto all’indennità

Si ribadisce che l’erogazione dell’indennità di malattia e maternità è subordinata al mancato decorso del termine annuale di prescrizione. Tale termine viene interrotto da atti scritti dell’interessato, anche tramite rappresentante, indirizzati all’Istituto, oppure dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto stesso; in conseguenza, inizia a decorrere un nuovo termine annuale. Poiché l’accertamento del rapporto di lavoro può richiedere tempi lunghi, soprattutto nel settore agricolo e in presenza di ulteriori passaggi istruttori esterni all’Ente, le sedi devono avvisare gli assicurati che la prescrizione non è sospesa dalla pendenza dell’istruttoria. Ne deriva che, in prossimità della scadenza, l’interessato deve attivarsi con un formale atto interruttivo per evitare l’estinzione del diritto. Viene inoltre ricordato che, per i lavoratori autoferrotranvieri, il termine prescrizionale è decennale.

Interventi di chirurgia estetica

La circolare distingue tra interventi necessari a rimuovere vizi funzionali connessi a un difetto estetico e interventi eseguiti per eliminare un difetto puramente estetico. Nel primo caso, i periodi di incapacità lavorativa sono indennizzabili secondo le norme comuni. Nel secondo caso, invece, l’indennità di malattia deve essere esclusa sia per il ricovero sia per la convalescenza, poiché mancano in via generale specifiche esigenze terapeutiche. È tuttavia prevista una possibile valutazione favorevole quando l’intervento, pur collegato a un difetto estetico, risulti determinato da motivi sanitariamente apprezzabili, purché tali circostanze siano adeguatamente comprovate dalla documentazione prodotta dall’interessato.

Festività soppresse e calcolo della retribuzione

In relazione alle festività soppresse disciplinate dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni, la circolare chiarisce il trattamento degli emolumenti aggiuntivi previsti dai contratti collettivi per le giornate ex festive. Se tali somme sono corrisposte integralmente dal datore di lavoro, senza decurtazioni per eventi di malattia o maternità, esse non devono essere considerate ai fini del calcolo delle indennità. Se invece subiscono riduzioni per effetto di tali eventi, devono essere incluse nella retribuzione utile. In questo secondo caso, il computo segue i criteri già applicati agli altri emolumenti a carattere ricorrente, come tredicesima o quattordicesima, a prescindere dal fatto che la corresponsione avvenga mese per mese oppure in un’unica soluzione.

Riduzione di orario e contratti di solidarietà

Viene precisato che il criterio indicato nella circolare n. 152 del 7 luglio 1990, relativo al computo della retribuzione effettiva e della parte integrata nei casi di integrazione salariale ad orario ridotto, vale solo quando, per effetto di malattia o maternità, il trattamento di integrazione salariale cessa di essere corrisposto. Nei casi di contratti di solidarietà, invece, in cui l’integrazione continua ad essere erogata, l’indennità deve essere calcolata sulla sola retribuzione effettivamente percepita, escludendo la quota oggetto di integrazione salariale straordinaria di solidarietà.

Malattia durante il periodo feriale e visite di controllo

In tema di malattia insorta durante il periodo feriale, la circolare precisa che le visite di controllo domiciliare richieste dai datori di lavoro devono essere eseguite anche quando la malattia non dà luogo a indennizzo da parte dell’Istituto perché inferiore ai quattro giorni previsti dalla deliberazione n. 60/1990 del Consiglio di Amministrazione.

Contestazione dell’assenza alla visita di controllo

La circolare segnala che, in alcuni casi, la contestazione formale dell’assenza alla visita di controllo domiciliare viene effettuata dalla sede anche a distanza di tempo, con richiesta di documentazione giustificativa entro 10 giorni. Tale prassi può creare problemi quando i lavoratori producono documenti non idonei perché non contestuali al fatto, come richiesto in linea generale dalle istruzioni più recenti. Si ribadisce quindi che, di norma, non è necessario procedere a una contestazione separata, poiché l’invito a visita ambulatoriale già contiene le indicazioni sul termine per le giustificazioni. L’intervento diretto della sede, mediante raccomandata A/R e con urgenza, è richiesto solo se non è stata acquisita la firma per ricevuta dell’invito da parte dei soggetti indicati nelle istruzioni del 1984 e il lavoratore non si è presentato al controllo ambulatoriale. In tale contestazione va precisato che l’interessato può produrre con urgenza adeguata documentazione giustificativa; in linea generale, non sono considerate idonee dichiarazioni non contestuali o prodotte oltre 10 giorni dall’assenza, salvo che si riferiscano a situazioni attestate da enti pubblici sulla base di proprie registrazioni. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, o valutate negativamente le giustificazioni, si procede alla sospensione dell’indennità.

Raccomandazioni operative finali

In chiusura, la circolare raccomanda di prestare costante attenzione alla gestione normativa e operativa della materia, soprattutto per gli adempimenti sanzionatori conseguenti a eventuali infrazioni degli assicurati. Per evitare omissioni, si suggerisce inoltre che la predisposizione delle visite di controllo venga sempre annotata con evidenza nel fascicolo nominativo dell’interessato, così da garantire il corretto seguito degli esiti anche in caso di disguidi o ritardi nell’inserimento del referto di controllo.

Punti principali

Decorrenza della prognosi nella certificazione di malattia

Se la certificazione medica indica la prognosi clinica in giorni, e non con la formula "fino al...", la prognosi decorre, ai fini dell’indennità di malattia, dalla data di compilazione del certificato, salvo diversa indicazione inequivocabile del curante. Se il medico attesta espressamente che l’assicurato "dichiara di essere ammalato dal...", viene riconosciuta anche la giornata immediatamente precedente la visita, con effetti su carenza, computo del 20° giorno e periodo massimo assistibile. Il criterio non si applica se dagli atti risulta una visita ambulatoriale.

Prescrizione dell’indennità di malattia e maternità

L’erogazione delle indennità presuppone che non sia decorso il termine annuale di prescrizione. La prescrizione è interrotta da atti scritti dell’interessato o del suo rappresentante nei confronti dell’Istituto, oppure dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto, con inizio di un nuovo termine annuale. Poiché gli accertamenti sul rapporto di lavoro possono richiedere tempi lunghi, le sedi devono avvisare gli assicurati che la prescrizione non è sospesa dall’iter istruttorio e che, prima della scadenza, occorre produrre un formale atto interruttivo. Per i lavoratori autoferrotranvieri il termine è decennale.

Interventi di chirurgia estetica

Sono indennizzabili, secondo le regole ordinarie, i periodi di incapacità lavorativa relativi a interventi resi necessari per rimuovere vizi funzionali collegati a un difetto estetico. L’indennità di malattia va invece esclusa, sia per ricovero sia per convalescenza, se l’intervento è eseguito per eliminare un difetto meramente estetico e non vi sono specifiche esigenze terapeutiche. Possono essere valutate favorevolmente le situazioni in cui l’intervento, pur originato da un difetto estetico, sia motivato da ragioni sanitariamente apprezzabili e ciò sia comprovato da documentazione prodotta dall’interessato.

Festività soppresse e emolumenti aggiuntivi

Gli emolumenti aggiuntivi previsti dai contratti collettivi per le ex festività non vanno considerati ai fini del calcolo delle indennità se sono comunque corrisposti integralmente dal datore di lavoro senza decurtazioni per malattia o maternità. Se, invece, subiscono riduzioni per tali eventi, devono essere inclusi nella retribuzione utile. In tal caso si applicano i criteri già previsti per gli altri emolumenti ricorrenti non riferiti al solo periodo di paga considerato, sia se corrisposti mese per mese sia se versati in un’unica soluzione.

Solidarietà e calcolo della retribuzione per malattia e maternità

Il criterio già indicato per l’integrazione salariale ad orario ridotto si applica solo quando, per effetto della malattia o maternità, l’integrazione salariale cessa di essere corrisposta. Nei casi di contratti di solidarietà, in cui il trattamento di integrazione continua, l’indennità va calcolata sulla sola retribuzione effettivamente percepita, escludendo la parte oggetto di integrazione salariale straordinaria di solidarietà.

Malattia insorta durante il periodo feriale

Anche quando la malattia non è indennizzabile dall’Istituto perché inferiore a quattro giorni, devono comunque essere effettuate le visite di controllo domiciliare eventualmente richieste dai datori di lavoro.

Contestazione dell’assenza alla visita di controllo

Di regola non è necessario inviare una contestazione separata dell’assenza alla visita domiciliare, perché l’invito a visita ambulatoriale già contiene le indicazioni sul termine per le giustificazioni. L’intervento diretto della sede, con raccomandata A/R, è richiesto solo se non è stata acquisita la firma per ricevuta dell’invito e il lavoratore non si è presentato al controllo ambulatoriale. Nella contestazione va indicato che l’interessato può produrre con urgenza idonea documentazione, in linea generale contestuale al fatto e comunque entro 10 giorni; in difetto, o in caso di valutazione negativa delle giustificazioni, si procede alla sospensione dell’indennità.

Indicazioni operative finali

Si raccomanda attenzione alla gestione normativa e operativa del settore, con particolare riguardo agli adempimenti sanzionatori per le infrazioni degli assicurati. Le visite di controllo devono essere annotate in modo evidente sul fascicolo nominativo dell’interessato, così da assicurare il seguito degli esiti anche in caso di disguidi o ritardi nell’inserimento del referto.

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