Sentenza n. 1563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 431 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 431 del 2024, che aveva respinto l'impugnazione degli atti comunali di archiviazione della pratica edilizia, sospensione degli effetti della SCIA in variante e avvio del procedimento di annullamento d'ufficio con sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva presentato un'istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, sostenendo che il titolo si fosse formato per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. Successivamente aveva presentato SCIA in variante. Il Comune aveva archiviato la pratica edilizia, sospeso la procedura e inibito la prosecuzione dei lavori, rilevando la mancata formazione del silenzio-assenso, la ricaduta dell'immobile nella fascia di rispetto cimiteriale e l'assenza della prescritta autorizzazione sismica. Con motivi aggiunti era stata impugnata anche la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio delle pratiche edilizie, accompagnata dalla sospensione immediata dei lavori. In appello sono stati dedotti: errore del TAR per non avere considerato la preesistenza dell'immobile e il titolo edilizio formatosi per silentium; erroneità della decisione in ragione delle finalità di efficientamento energetico e adeguamento statico e sismico dell'intervento; illegittimità della sospensione del procedimento senza predeterminazione di un termine, con conseguente incertezza sull'esito e sui tempi dell'azione amministrativa. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della legislazione regionale sul Piano Casa non sono riconducibili al meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. Tali discipline derogatorie richiedono infatti una complessa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti e sulle condizioni di applicabilità dell'intervento, incompatibile con il silenzio-assenso, sicché il decorso del termine non determina la formazione del titolo edilizio. La conclusione vale anche per interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalle finalità di efficientamento o adeguamento dell'edificio e dalla preesistenza del manufatto. È stato quindi respinto anche il secondo motivo, poiché la proprietaria aveva erroneamente ritenuto perfezionato il procedimento edilizio per silentium. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha qualificato la nota comunale dell'11 agosto 2022, nonostante l'imprecisione terminologica, come provvedimento di inibizione della prosecuzione dei lavori oggetto di SCIA, fondato sia sulla mancata formazione del silenzio-assenso sia sulla collocazione dell'immobile nella fascia di rispetto cimiteriale. La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio è stata ritenuta priva di autonoma lesività e quindi non impugnabile per difetto di interesse; la censura relativa alla sospensione dei lavori è stata invece respinta nel merito. Il vincolo cimiteriale, esteso per 200 metri dal perimetro del cimitero, è stato qualificato come vincolo di inedificabilità assoluta, prevalente sulle previsioni urbanistiche e ostativo all'applicazione della legge regionale sul Piano Casa, nonché al rilascio della sanatoria. Non rilevano né la necessità delle opere per la fruibilità dell'immobile né eventuali precedenti permessi rilasciati dallo stesso Comune in situazioni analoghe: l'eventuale errore amministrativo pregresso non rende illegittimo un successivo provvedimento conforme alla legge. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma per le istanze presentate ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, quando la disciplina richiede complessi accertamenti istruttori e valutazioni tecnico-discrezionali.
art. 5 l.r. Campania n. 1/2011
Costituisce la base regionale dell'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico oggetto dell'istanza edilizia.
art. 3, comma 1, lett. d), l.r. Campania n. 19/2009
edifici “collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali”
Esclude dall'ambito di applicazione della disciplina regionale sul Piano Casa gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, comprese le fasce di rispetto cimiteriale.
art. 338 r.d. 1265/1934
Vieta la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli preesistenti entro 200 metri intorno ai cimiteri; il vincolo è di inedificabilità assoluta, prevale sulle previsioni urbanistiche e impedisce anche il rilascio della sanatoria.
Ha modificato la disciplina della fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del r.d. n. 1265/1934, rilevante per la distanza di 200 metri.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso previsto dall'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 non si forma sulle istanze di permesso di costruire presentate in applicazione delle normative regionali sul Piano Casa, quando l'accoglimento richiede una complessa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti derogatori o valutazioni tecnico-discrezionali; il decorso del termine non determina quindi il perfezionamento del titolo edilizio.
- La mancata formazione del silenzio-assenso consente all'amministrazione di provvedere successivamente sull'istanza edilizia, adottando atti di archiviazione o misure inibitorie della prosecuzione dei lavori oggetto di una SCIA in variante.
- La fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta, misurato dal perimetro del cimitero, prevalente sulle previsioni urbanistiche locali e ostativo alla realizzazione o all'ampliamento di edifici, nonché al rilascio della sanatoria.
- La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse; resta invece impugnabile la distinta misura provvedimentale che sospenda o inibisca immediatamente i lavori.
- L'eventuale precedente rilascio illegittimo di titoli edilizi da parte della stessa amministrazione non fonda un diritto alla reiterazione dell'errore né rende illegittimo un successivo provvedimento conforme alla legge.
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