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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13089/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Tre persone avevano promosso espropriazione immobiliare nei confronti di un debitore per il soddisfacimento di un credito derivante da una precedente sentenza d’appello che aveva riconosciuto un loro diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi ridimensionato. Il debitore aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo: che mancasse un titolo esecutivo idoneo perché la sentenza non era passata in giudicato; che le creditrici avevano rinunciato all’esecuzione con un accordo prodromico al precetto; che esistevano due precedenti giudicati contrari alla possibilità di procedere esecutivamente sulla base della medesima sentenza. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, il debitore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 282 e 336 c.p.c., per negare la provvisoria esecutività della sentenza d’appello e sostenere che le pretese restitutorie sarebbero azionabili solo dopo il giudicato; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere escluso l’efficacia di giudicato delle sentenze del Tribunale di Fermo che avevano dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ad accordi intervenuti tra le parti; 3) violazione degli artt. 474 c.p.c., 1965 e 2909 c.c., per affermare che il precetto era stato revocato per effetto di una transazione e che quindi l’esecuzione non poteva procedere; 4) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., contro la condanna per responsabilità processuale aggravata, negando colpa grave o mala fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, perché la sentenza azionata era comunque già passata in giudicato prima del pignoramento; la Corte ha inoltre precisato, per completezza, che l’indirizzo invocato dal ricorrente è superato, e che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata sorge per effetto della riforma stessa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché le sentenze richiamate avevano dichiarato cessata la materia del contendere e quindi non avevano efficacia di giudicato sostanziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, autosufficienza e mancata deduzione di criteri ermeneutici violati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la valutazione della mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c. è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 282 c.p.c.

    La provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado è richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che la questione è comunque priva di decisività nel caso concreto.

  • art. 336 c.p.c.

    L’effetto espansivo della riforma in appello comporta che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata sorge per il solo fatto della riforma; la Corte richiama l’orientamento attuale che non subordina la restituzione al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizione.

  • art. 2909 c.c.

    La cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta in giudizio.

  • art. 474 c.p.c.

    La censura sulla mancanza di un titolo esecutivo viene respinta, anche perché in concreto il titolo era divenuto definitivo prima del pignoramento.

  • art. 1965 c.c.

    L’accordo transattivo invocato dal ricorrente non è scrutinabile nel merito per difetto di autosufficienza e di specifica deduzione delle regole di interpretazione contrattuale asseritamente violate.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata è accertamento riservato al giudice di merito; in sede di legittimità non è censurabile se la motivazione è adeguata.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare in modo preciso il contenuto e la collocazione degli atti e documenti richiamati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamata solo per il rito camerale di trattazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi riformata sorge per effetto della riforma stessa e può essere fatto valere immediatamente; non è necessario attendere il giudicato della sentenza di appello quando il titolo è già definitivo o comunque efficace secondo la disciplina applicabile.
  • Una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, in quanto fondata sul venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, non produce giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta e non impedisce di riproporre questioni analoghe in altro giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite puntualmente alla ratio decidendi impugnata; è inammissibile il motivo che non trascriva o localizzi gli atti rilevanti o che ometta di denunciare la violazione dei criteri legali di interpretazione dell’accordo invocato.
  • La valutazione della sussistenza della mala fede o della colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
  • La deduzione di un preteso giudicato esterno o interno è infondata quando le precedenti decisioni si siano limitate a dichiarare cessata la materia del contendere, senza statuire nel merito sulla pretesa.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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