Cassazione Civile, Ordinanza n. 26185/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente, dichiarando dovuta per la registrazione della sentenza del Tribunale l'imposta di registro in misura fissa. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% su una sentenza del Tribunale di Milano che: aveva dichiarato nulla una clausola di un contratto di subconcessione di spazi aeroportuali; aveva sostituito detta clausola con il canone legale ex art. 1419, comma 2, c.c.; aveva condannato la società alla restituzione delle somme riscosse in eccesso. La contribuente sosteneva, con due motivi, che la tassazione dovesse essere in misura fissa e non proporzionale, perché si trattava di pronuncia restitutoria connessa a un rapporto soggetto a IVA e, comunque, di sentenza che dichiarava la nullità di una clausola contrattuale, rientrante nell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa Parte I del d.P.R. 131/1986. L'Agenzia resisteva con controricorso.
Norme richiamate
La regola di alternatività con l'IVA opera per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA, imponendo l'imposta di registro in misura fissa; nel caso concreto, tuttavia, la norma non si applica perché prevale la disposizione speciale dell'art. 8, comma 1, lett. e).
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
Si applica agli atti dell'autorità giudiziaria che recano condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, con imposta proporzionale del 3%, salvo il limite derivante dalla nota II per le prestazioni soggette a IVA.
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
È norma speciale di stretta interpretazione e prevede imposta fissa per gli atti giudiziari che dichiarano nullità o annullamento di un atto, anche se accompagnati da condanna alla restituzione di denaro o beni; prevale quando la condanna ha funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore.
Richiamato solo come base della sostituzione della clausola nulla con il canone di legge nella sentenza di merito tassata.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, occorre distinguere tra provvedimenti che producono un trasferimento di ricchezza o una condanna autonoma al pagamento, tassabili in via proporzionale, e provvedimenti che dichiarano la nullità o l'annullamento di un atto con condanna meramente restitutoria, tassabili in misura fissa.
- La previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa del d.P.R. 131/1986 ha carattere speciale rispetto alle altre ipotesi dell'art. 8 e prevale quando il contenuto del provvedimento sia la caducazione del titolo e il ripristino della situazione patrimoniale precedente.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non trova applicazione quando la tassazione dell'atto giudiziario debba essere ricondotta alla disciplina speciale della nullità o annullamento con effetti restitutori, anziché alla generale ipotesi di condanna al pagamento di somme o prestazioni.
- Se una sentenza contiene sia la declaratoria di nullità di un atto sia la condanna alla restituzione delle somme percepite in eccesso, la tassazione va determinata in misura fissa quando la condanna ha funzione solo restitutoria e non realizza un autonomo trasferimento di ricchezza.
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