Cassazione Civile, Ordinanza n. 11506/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva accertato l'inadempimento di una società controllante in relazione a una "Company Guarantee" ritenuta equivalente a una lettera di patronage forte. Secondo il lodo, la società garantiva l'adozione di comportamenti idonei a mettere la controllata estera nelle condizioni di adempiere agli obblighi di pagamento verso la controparte fornitrice. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'impugnazione del lodo, osservando che l'inadempimento contestato alla garantente riguardava non già l'eventuale inadempimento della controllata nel contratto di fornitura, ma la mancata assistenza e le omissioni della stessa garantente necessarie a consentire il pagamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 829, n. 12, c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il lodo avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla inesistenza di un inadempimento colpevole della controllata, che a suo dire derivava da factum principis o forza maggiore; la Corte d'appello avrebbe quindi errato nel ritenere irrilevante tale eccezione e nel negare il vizio di omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova lettura del lodo arbitrale, contrapponendo la propria interpretazione a quella data dalla Corte d'appello. La Suprema Corte ha ribadito che, nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa sull'impugnazione per nullità del lodo, non può esaminare direttamente il lodo, ma solo verificare se la decisione della corte territoriale sia correttamente motivata e conforme a legge rispetto ai motivi di impugnazione. Poiché la ricorrente non aveva censurato specificamente la motivazione della sentenza d'appello ma solo prospettato una diversa lettura del lodo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di nullità del lodo per omessa pronuncia deve essere dedotto e valutato attraverso il sindacato sulla sentenza che decide l'impugnazione del lodo; non basta proporre in cassazione una diversa lettura del contenuto del lodo.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non idonea perché diretta sostanzialmente a contestare l'interpretazione del lodo e non la motivazione della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il controllo di legittimità non investe direttamente il lodo, ma solo la motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione.
- Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova interpretazione del lodo arbitrale quando la corte di merito abbia già spiegato le ragioni per cui ha escluso il vizio denunciato.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito ha sostanzialmente esaminato e disatteso la questione, anche se la parte contesta la lettura data al provvedimento arbitrale.
- La deduzione di nullità del lodo per omessa pronuncia deve confrontarsi con la motivazione della sentenza che ha respinto l'impugnazione, evidenziando un effettivo errore di diritto o un difetto argomentativo e non una mera diversa ricostruzione del contenuto del lodo.
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