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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31647/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una lavoratrice che aveva prestato attività alle dipendenze di un'azienda sanitaria provinciale con una serie di contratti a termine e proroghe. In primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittimi i contratti a termine, ma aveva negato la conversione del rapporto e il risarcimento per difetto di prova del danno; in appello la corte territoriale, pur confermando il rigetto della domanda, aveva invece ritenuto legittima l'apposizione del termine e delle proroghe sulla base della specificazione contrattuale e della documentazione prodotta. La ricorrente per cassazione ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 436 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non potesse riesaminare l'illegittimità dei contratti a termine in assenza di appello incidentale dell'azienda, essendosi questa limitata a riproporre eccezioni di merito; 2) violazione degli artt. 346, 101 e 112 c.p.c., lamentando che la corte avesse posto a base della decisione fatti diversi da quelli devoluti, nonostante il giudicato interno sulla pronuncia del tribunale circa l'illegittimità dei termini e delle proroghe; 3) violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c., per avere la corte acquisito e valorizzato documenti mai prodotti in primo grado e non indicati originariamente; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione sull'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; 5) violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, per genericità della causale di assunzione; 6) violazione dell'art. 4 d.lgs. 368/2001, per avere la corte considerato autonomi contratti che, secondo la ricorrente, erano in realtà mere proroghe successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la questione relativa alla legittimità dei termini apposti ai contratti e delle proroghe fosse già stata espressamente decisa dal tribunale e, in assenza di appello incidentale condizionato della parte vittoriosa in primo grado, non potesse essere riesaminata in appello sulla sola base della riproposizione ex art. 346 c.p.c. Ne ha derivato la formazione del giudicato interno su tale punto e l'impossibilità per la corte territoriale di ribaltare quel capo della decisione, persino officiosamente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, che dovrà decidere attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 436 c.p.c.

    La parte totalmente vittoriosa in primo grado, ma soccombente su una questione preliminare di merito già decisa, non può limitarsi a riproporre la questione in appello: occorre appello incidentale condizionato per devolvere validamente il punto al giudice del gravame.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione delle eccezioni di merito è sufficiente solo quando la questione non sia stata oggetto di una pronuncia esplicita o implicita di rigetto; se invece esiste una decisione di primo grado, è necessario l'appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Costituisce lo strumento processuale necessario per contestare la soccombenza teorica su un capo o su una questione già decisa in primo grado.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la lesione del contraddittorio, ma non esaminato autonomamente per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la corte d'appello avesse deciso oltre i limiti del devoluto, ma la doglianza resta assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato in relazione ai poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato con riferimento all'acquisizione di documenti in appello e ai limiti delle prove nuove nel rito del lavoro; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decisione fondata su prove asseritamente acquisite d'ufficio; motivo assorbito.

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    Richiamato per censurare la genericità della causale apposta ai contratti a termine; motivo assorbito.

  • art. 4 d.lgs. 368/2001

    Richiamato per contestare la qualificazione di contratti autonomi anziché proroghe successive; motivo assorbito.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Una questione già coperta da giudicato interno non può essere rimessa in discussione neppure per via officiosa in appello.

Massime di principio

  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado, se soccombente anche solo su una questione preliminare o pregiudiziale di merito decisa espressamente o implicitamente contro di essa, deve proporre appello incidentale condizionato; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
  • Quando il tribunale abbia pronunciato espressamente su una questione di merito, il mancato gravame su quel capo determina giudicato interno, che preclude al giudice d'appello il riesame della questione e impedisce anche il rilievo officioso.
  • Nel rito del lavoro, i poteri officiosi del giudice e i limiti alle allegazioni e alle prove in appello non consentono di superare un giudicato interno già formato su un punto deciso in primo grado.
  • La distinzione tra riproposizione della questione e appello incidentale dipende dalla presenza di una precedente pronuncia del primo giudice: in assenza di decisione sul punto basta la riproposizione, mentre in presenza di rigetto espresso o implicito serve l'impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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