Ordinanza n. 1940/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione prima, n. 177 del 15 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la tutela cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'archiviazione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione avviato dal precedente gestore, dopo la dichiarata cessazione degli effetti del contratto di affitto del ramo d'azienda. Le appellanti hanno rappresentato esigenze imprenditoriali e l'urgenza della definizione del giudizio, chiedendo presumibilmente la riforma dell'ordinanza cautelare e l'adozione di una misura interinale; il testo non specifica gli ulteriori motivi di censura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il diniego della tutela già disposto dal TAR. Ha ritenuto, nei limiti propri della fase cautelare, che la cessazione dichiarata degli effetti del contratto di affitto del ramo d'azienda rendesse doverosa l'archiviazione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione iniziato dal precedente gestore. Le esigenze imprenditoriali prospettate non sono state ritenute sufficienti a giustificare l'accoglimento della misura cautelare, potendo essere rappresentate mediante una motivata istanza di prelievo per sollecitare la definizione del giudizio di merito davanti al TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità del caso.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- La cessazione dichiarata degli effetti del contratto di affitto di ramo d'azienda rende doverosa l'archiviazione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione avviato dal precedente gestore, in assenza di un perdurante presupposto soggettivo per la prosecuzione del procedimento.
- Le esigenze imprenditoriali potenzialmente idonee a rendere urgente la definizione del giudizio di merito non impongono di per sé la concessione della tutela cautelare quando possono essere adeguatamente rappresentate mediante una motivata istanza di prelievo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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