Cassazione Penale, Sentenza n. 3579/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imbesi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina (che aveva confermato la condanna di primo grado) in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.. Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione sulla responsabilità penale (contestando la valutazione della prova e l'affermazione che l'imputato, quale amministratore della società cessionaria, dovesse conoscere la provenienza furtiva dell'assegno da lui firmato). Il secondo motivo contestava la carenza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo e già correttamente valutato e respinto dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non poteva ritenersi manifestamente infondato poiché la Corte d'appello non aveva fornito alcuna motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti generiche. Non essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha poi rilevato l'intervenuta prescrizione del reato: il fatto era stato commesso il 30/09/2009 e la prescrizione è maturata il 30/09/2019. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La norma riguarda il reato di ricettazione; nel testo è richiamata come titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato. La Corte ha valutato la responsabilità dell'imputato anche alla luce del suo ruolo (amministratore della società cessionaria) ritenendo che ciò rendesse conoscibile la provenienza furtiva del titolo
prescrizione del reato (principio applicato)
Pur non essendo richiamata una specifica norma di periodo processuale nel testo, la Corte ha applicato il principio della estinzione del reato per prescrizione calcolando il termine dal giorno del fatto (30/09/2009) alla data di maturazione (30/09/2019) e ha annullato la sentenza impugnata per estinzione del reato
Massime di principio
- Se un motivo di ricorso è meramente riproduttivo rispetto a censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, la Cassazione tende a dichiararlo inammissibile o infondato.
- La mancanza di motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio o sul riconoscimento di attenuanti può costituire una censura non manifestamente infondata e quindi rilevante in sede di legittimità.
- L'intervento della prescrizione estingue il reato anche se la responsabilità dell'imputato era stata accertata dai giudici di merito; in presenza di prescrizione la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Il ruolo e la qualità soggettiva dell'imputato (es. amministratore della società cessionaria) possono essere considerati elementi indicativi della conoscibilità della provenienza illecita di un bene o titolo di credito, ma tali valutazioni devono essere adeguatamente motivate.
- In situazioni simili è fondamentale verificare con attenzione il dies a quo e il dies ad quem della prescrizione, nonché eventuali atti interruttivi o sospensivi che possano avere modificato il termine prescrizionale.
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