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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10289/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, l'amministrazione finanziaria aveva imputato al contribuente maggiori ricavi nell'esercizio di attività di ristorazione, rideterminando il reddito d'impresa e liquidando maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre a contributi, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specifici motivi ex art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'atto di appello conteneva una censura idonea a devolvere la controversia al giudice di secondo grado e che la CTR aveva erroneamente qualificato come generica un'impugnazione che reiterava le doglianze già formulate contro la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma; ha inoltre evidenziato che la CTR non aveva esaminato la dedotta inadeguatezza della motivazione della CTP.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso e lo ha accolto, affermando che l'atto di appello, come riportato dalla stessa CTR, conteneva una richiesta di riforma della decisione di primo grado basata sulla critica alla falsa interpretazione delle argomentazioni già svolte, e dunque aveva sufficiente contenuto devolutivo nel processo tributario. Ha aggiunto che la censura del contribuente circa l'inadeguata valutazione delle doglianze da parte della CTP non era stata esaminata dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario l'appello è ammissibile quando l'atto contenga una censura idonea a devolvere la controversia al giudice di secondo grado; la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte non esclude di per sé la specificità dei motivi se l'atto chiede la riforma della sentenza e manifesta una chiara volontà impugnatoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha pieno effetto devolutivo: è sufficiente che l'atto esprima in modo chiaro la critica alla decisione di primo grado e la richiesta di riforma, senza che sia necessario un livello di dettaglio assimilabile a quello richiesto per il ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non è corretta quando il giudice di secondo grado ometta di considerare che l'atto impugnatorio conteneva già una contestazione delle argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado.
  • Se viene dedotta in appello l'inadeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado, il giudice tributario deve confrontarsi con tale censura prima di poter qualificare i motivi come meramente reiterativi o generici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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