Sentenza del 15/06/2015 n. 3459 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Cartella di pagamento - Temporanea assenza del destinatario - Art. 140 c.p.c. - Raccomandata informativa - Ricezione - Omesso ritiro - Legittimità della cartella - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta legittima. In caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona secondo la procedura prevista dalla norma; il mancato ritiro dell'atto dopo la ricezione della raccomandata informativa, anche decorso il termine di dieci giorni, non determina l'invalidità della notificazione né della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo, in sostanza, che la notifica fosse invalida perché eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario e perché la cartella non era stata ritirata. La questione riguardava quindi il perfezionamento della notificazione dopo il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa.
Norme richiamate
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La norma consente di perfezionare la notificazione mediante deposito dell'atto, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa quando il destinatario è temporaneamente assente. Il mancato ritiro dell'atto non incide sulla validità della notifica se gli adempimenti previsti sono stati regolarmente eseguiti.
Massime di principio
- La temporanea assenza del destinatario non rende di per sé invalida la notificazione: è sufficiente che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- La raccomandata informativa ha la funzione di avvisare il destinatario del deposito dell'atto; una volta ricevuta, il mancato ritiro della cartella non impedisce il perfezionamento della notifica.
- In controversie analoghe è essenziale verificare la prova concreta del deposito dell'atto, dell'affissione dell'avviso e della spedizione o ricezione della raccomandata informativa.
- Il destinatario non può generalmente far valere la propria inerzia nel ritiro dell'atto per contestare la validità della notificazione, purché la procedura notificatoria sia stata correttamente eseguita.
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