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Ordinanza

Ordinanza n. 1842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania, Sezione IX, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la disciplina e l’assegnazione dell’assegno destinato alle persone con disabilità gravissima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo la spettanza dell’assegno per il minore con disabilità gravissima. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in senso contrario, che la priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporta la garanzia assoluta dell’erogazione, la quale resta condizionata alle risorse finanziarie disponibili presso l’Ambito Territoriale; anche all’interno della categoria dei soggetti con disabilità gravissima, l’eventuale graduazione dipende dall’ISEE e dalle condizioni sociali ed economiche. Il TAR aveva inoltre correttamente qualificato come potenziali controinteressati gli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante. La mancata notifica del ricorso ad almeno uno di tali soggetti determinava l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Sebbene i nominativi non fossero pubblici, gli appellanti avrebbero dovuto almeno tentare l’accesso agli atti per individuare i controinteressati. Il Collegio ha altresì rilevato che le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria e che non era stata impugnata la delibera della Giunta regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, la quale prevedeva che, pur restando ferma la priorità delle categorie, all’interno di ciascuna condizione di disabilità le richieste potessero essere graduate sulla base delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate valutate tramite la Scheda di Valutazione Sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto non immediatamente fondate le censure perché l’assegno non è un beneficio assolutamente garantito, ma è subordinato alla disponibilità delle risorse e ai criteri di graduazione; inoltre, la mancata notifica ai potenziali controinteressati rendeva inammissibile il ricorso, nonostante l’assenza di pubblicità dei loro nominativi, poiché era necessario esperire almeno un tentativo di accesso agli atti. Ulteriore ragione di inammissibilità derivava dalla mancata impugnazione della delibera regionale che stabiliva la graduazione delle domande anche tra persone con disabilità gravissima. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello, sulla quale il Consiglio di Stato ha pronunciato respingendo l’istanza di sospensione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili determina l’inammissibilità del ricorso.

  • delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6

    «Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale»

    La priorità riconosciuta alla disabilità gravissima non esclude la graduazione delle domande all’interno della medesima categoria sulla base delle condizioni sociali ed economiche; le censure dirette a negare tale graduazione richiedono l’impugnazione della delibera.

Massime di principio

  • La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a un assegno o fondo assistenziale non implica un diritto assoluto all’erogazione, che può restare subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ambito Territoriale competente.
  • Anche tra soggetti appartenenti alla categoria prioritaria delle persone con disabilità gravissima è legittima una graduazione delle domande, quando la disciplina applicabile preveda criteri relativi alla situazione economica e sociale, come l’ISEE o una scheda di valutazione sociale.
  • I soggetti collocati anteriormente in una graduatoria per l’accesso a risorse assistenziali sono potenziali controinteressati, poiché l’accoglimento del ricorso di un candidato può incidere sulla loro posizione; la mancata notifica ad almeno uno di essi comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • Quando i nominativi dei potenziali controinteressati non siano pubblici, il ricorrente deve comunque attivarsi per individuarli, almeno mediante un tentativo di accesso agli atti dell’amministrazione, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Le censure che mirano a ottenere il riconoscimento di un diritto incompatibile con i criteri di graduazione stabiliti da un atto generale o regolatorio sono inammissibili se tale atto non è stato impugnato.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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