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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31913/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva rigettato l'appello cautelare proposto da Martelli contro l'ordinanza del G.I.P. di Verona (31/10/2022) che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter c.p.p. per violazioni delle prescrizioni (segnalazioni dei carabinieri dell'8/10/2022 e 14/10/2022 che lo indicavano presente nel campo nomadi ma fuori dall'area della sua casa mobile, violazione del divieto di comunicare con terzi e rapporti con persone indicate; sommarie dichiarazioni dei vicini su feste, intrattenimenti e comportamenti intimidatori). La difesa ha contestato la fondatezza delle segnalazioni, ha sostenuto che l'imputato non si era allontanato dalla zona della sua dimora (la casa mobile) e che le condotte contestate erano di tenuità e non giustificavano l'aggravamento della misura, richiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Tribunale del riesame non abbia incorso in vizi di legge o di motivazione. La Corte ha confermato la possibilità di applicare l'art. 276, comma 1-ter c.p.p. salvo che la trasgressione sia di lieve entità; ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa l'inidoneità del luogo degli arresti domiciliari e l'assenza della lieve entità delle violazioni contestate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. attuaz. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.

    "salvo che il fatto sia di lieve entità"

    La norma consente la sostituzione automatica della misura con la custodia in carcere in caso di allontanamento dagli arresti domiciliari, ma opera un correttivo quando la violazione sia di lieve entità; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non ricorresse la lieve entità e che il Tribunale del riesame abbia valutato correttamente la gravità delle violazioni

  • art. 5, legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica che ha temperato l'automatismo dell'art. 276 c.p.p., introducendo la valutazione della lieve entità della trasgressione e valorizzando il principio di ragionevolezza nella valutazione delle violazioni

  • Corte costituzionale, sent. 6 marzo 2002, n. 40

    "una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca [...] valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche..."

    Richiama la necessità che il giudice apprezzi la concreta offensività e le connotazioni strutturali della violazione prima di disporre l'aggravamento della misura

  • Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009 (Palma)

    Precisazione giurisprudenziale che l'art. 276 si applica agli allontanamenti non autorizzati o non conformi alle previsioni del provvedimento

  • Sez. 1, n. 46093 del 7/10/2014 (Calculli)

    Distinzione tra allontanamenti comunque conformi ai limiti orari ma con violazione di altre specifiche prescrizioni, ricondotti all'art. 276, comma 1

  • Sez. 4, n. 13348 del 09/02/2018 (Di Bernardo)

    Esempio di applicazione del criterio della lieve entità: la Corte annullò un aggravamento quando l'allontanamento era di modesto rilievo e non smentiva l'idoneità degli arresti domiciliari

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento di cassazione in materia cautelare, procedura applicata nel caso

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione

  • art. 94, commi 1-ter e 1-bis disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti quando la decisione non determina la rimessione in libertà

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Riferimento circa le condizioni per l'esenzione dal pagamento di somme a titolo di ammenda; la Corte ha ritenuto non ricorrere tali condizioni nel caso di specie

Massime di principio

  • L'art. 276, comma 1-ter c.p.p. consente l'aggravamento della misura per violazioni degli arresti domiciliari, ma il giudice deve valutare se la trasgressione sia di "lieve entità"; se tale elemento è accertato l'automatismo non opera
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non è consentita la riesamina degli elementi di fatto o la rivalutazione probatoria, ma solo il controllo della legittimità e della congruenza logico-giuridica della motivazione
  • Per resistere efficacemente a un aggravamento cautelare è necessario dimostrare concretamente l'assenza di allontanamento dalla specifica dimora indicata dal provvedimento e documentare la tenuità delle violazioni
  • La nozione di luogo degli arresti domiciliari va interpretata in senso proprio: lo spazio effettivamente individuato nel provvedimento (es. la casa mobile) può essere distinto da aree più ampie (es. campo nomadi)
  • Segnalazioni di forze dell'ordine e dichiarazioni dei vicini possono avere rilievo decisivo se non confutate con prove contrarie; la difesa deve contestarne specificamente l'attendibilità
  • La giurisprudenza impone alla decisione di motivare la valutazione della pericolosità e dell'idoneità della misura agli scopi cautelari, tenendo conto della offensività concreta della trasgressione
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; le decisioni che non comportano la remissione in libertà devono essere trasmesse alla direzione dell'istituto di detenzione

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