Cassazione Penale, Sentenza n. 21147/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.): si contestava la carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermata colpevolezza, per non aver svolto una "compiuta indagine causale" e, in particolare, per non aver verificato se una condotta di guida prudente del motociclista (ritenuto coautore colposo) avrebbe potuto evitare l'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione lineare e congrua, spiegando che il sinistro era imputabile alle condotte imprudenti di entrambi i conducenti e che al Nemeth era ascrivibile la colpa per non aver dato la precedenza effettuando una svolta a sinistra. I giudici di merito avevano inoltre escluso che l'eccessiva velocità del motociclo rendesse imprevedibile il suo sopraggiungere, richiamando visibilità favorevole, caratteristiche della strada e la brevità della traccia di frenata. La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha fornito un'argomentazione autonoma e inconfutabile contro la ricostruzione del merito, limitandosi a proporre una valutazione alternativa di fatto, che in sede di legittimità è preclusa. Esiti accessori: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e responsabilità per le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il gravame per vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte sottolinea che tale vizio richiede che la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente sia inconfutabile e non mera ipotesi alternativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetizzazione del motivo di ricorso secondo le forme previste; usata per conformare la esposizione del motivo in sede di cassazione.
Richiamate per spiegare che il procedimento è stato trattato in udienza camerale secondo le modalità emergenziali previste dai decreti-legge citati (procedure di trattazione in camera).
Disposizione richiamata per l'imposizione al ricorrente dell'onere di sostenere le spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
È richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'ammenda o contributo alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non configurabile colpa grave nella determinazione dell'importo, ma ha comunque disposto il versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021)
Principio interpretativo richiamato: la manifesta illogicità della motivazione ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. e) richiede che la ricostruzione alternativa del ricorrente sia inconfutabile e non solo un'ipotesi alternativa.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita la semplice rivalutazione in fatto: per vincere con un motivo di motivazione occorre dimostrare un errore logico o un'omissione tale da rendere la ricostruzione del merito inconfutabilmente insostenibile.
- La doglianza sulla "mancata indagine causale" richiede di individuare e provare una precisa omissione logico-fattuale nei giudici di merito (es. inosservanza di elementi decisivi o contraddittorietà insanabile), non la mera proposta di una spiegazione alternativa dell'evento.
- Nell'accertamento della responsabilità per sinistri stradali, elementi tecnici come velocità effettiva, lunghezza della traccia di frenata, visibilità e caratteristiche della strada sono valutati dal giudice di merito per determinare prevedibilità e contributo causale: in sede di legittimità va contestato specificamente il loro trattamento probatorio.
- Quando si contesta la cooperazione colposa tra più conducenti, è necessario dimostrare che la condotta di una delle parti fosse talmente imprevedibile o eccezionale da escludere il nesso causale con l'evento rispetto al comportamento dell'altro; semplici ipotesi alternative non sono sufficienti.
- Per preservare la possibilità di successo in cassazione, il ricorrente deve concentrare il suo motivo su profili di diritto (contraddizione manifesta, violazione di norme processuali o principi di diritto) o su errori di motivazione che siano oggettivamente dimostrabili nel testo della sentenza impugnata.
- Se si vuole mettere in discussione la valutazione tecnica (es. velocità o distanza), bisogna rimandare a perizie o prove documentali già acquisite in dibattimento che mostrino l'incompatibilità delle conclusioni del giudice, perché la Corte di Cassazione non riconsidera i fatti se non in presenza di profili di illogicità inconfutabile.
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