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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16726/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

All'esito di un precedente giudizio di legittimità in materia tributaria, la Corte di cassazione aveva dichiarato l'estinzione del procedimento e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte. Il difensore della parte vittoriosa ha chiesto la correzione del decreto per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in suo favore, deducendo di averla espressamente richiesta nel controricorso. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il rimedio, richiamando il principio secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integra un errore materiale correggibile con il procedimento ex art. 391-bis c.p.c., e che il difensore è legittimato a proporre l'istanza se aveva formulato la richiesta nel giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha integrato il dispositivo del decreto n. 32190/2023 aggiungendo la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, con annotazione della correzione sull'originale del decreto. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione, essendo questo qualificato come procedimento di natura amministrativa, senza individuazione di parte vittoriosa o soccombente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ.

    richiamato solo come dato testuale di difesa personale del ricorrente originario; non incide sulla decisione sulla correzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ.

    è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale correggibile.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce un errore materiale del provvedimento e va emendata con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c., non con un rimedio impugnatorio ordinario.
  • Il difensore è legittimato a promuovere la correzione dell'errore materiale relativo alla mancata distrazione delle spese solo se, nel giudizio definito dal provvedimento da correggere, aveva formulato una specifica richiesta di distrazione.
  • Quando la Corte ha già condannato la parte soccombente alle spese ma ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore antistatario, la correzione consiste nell'integrazione del dispositivo con la relativa clausola di distrazione.
  • Nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c., avente natura amministrativa, non si provvede sulle spese del procedimento, non essendo configurabile una parte vittoriosa e una soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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