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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26291/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che, in proprio e quale unico erede della figlia deceduta in corso di causa, chiedeva di accertare la propria proprietà esclusiva su una porzione di terrazza al quinto piano di un edificio condominiale, con conseguente delimitazione rispetto alla porzione del vicino e ripristino della struttura divisoria in muratura; in subordine chiedeva di accertare l’avvenuto acquisto per usucapione. Domandava inoltre di accertare che il vicino, eseguendo lavori di ristrutturazione nel proprio immobile, avesse inglobato parte del vano scale comune e di condannarlo al ripristino. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava, ritenendo non adeguatamente provata la proprietà della terrazza per tardiva produzione documentale, non ammissibile il giuramento decisorio deferito su fatti giuridici, e non dimostrata l’illegittimità dell’uso della cosa comune. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi per la mancata ammissione/valutazione dei documenti comprovanti la proprietà della terrazza e delle dichiarazioni asseritamente confessorie del resistente; (2) violazione di norme in materia di giuramento, per avere la corte ritenuto inammissibile il giuramento deferito per provare proprietà ed estensione del diritto; (3) omesso esame delle ammissioni del resistente e della prova testimoniale; (4) ulteriore violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi, in realtà sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio. Nel corso del giudizio di legittimità il controricorrente eccepiva anche l’improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della sentenza e della relata di notifica, oltre a rilevare la cancellazione dall’albo di uno dei difensori con mandato disgiunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto escluso che la cancellazione dall’albo di uno dei difensori del controricorrente incidesse sulla difesa, perché il mandato era disgiunto. Ha poi respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso: la mancanza dell’attestazione di conformità della copia della sentenza e della relata di notifica non ha comportato improcedibilità, perché la notifica del ricorso era comunque avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e il disconoscimento del controricorrente era stato formulato solo con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., dunque tardivamente. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte territoriale aveva valutato le dichiarazioni del convenuto, escludendone il valore confessorio, e che spettava all’appellante dimostrare la tempestiva produzione in primo grado dei documenti, anche alla luce del divieto di nuovi mezzi di prova in appello di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il giuramento non può avere ad oggetto fatti giuridici, rapporti o valutazioni giuridiche, ma solo circostanze storiche determinate. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, in quanto miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La disciplina del deposito del ricorso e degli allegati è funzionale a consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione e della fondatezza dei motivi, a tutela del giudicato formale; la mancanza di attestazione di conformità non comporta improcedibilità se lo scopo della norma è comunque raggiunto e il disconoscimento è tardivo.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    In appello opera il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, salvi i casi di impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; la parte deve dimostrare che i documenti prodotti in appello coincidano con quelli ritualmente introdotti nel primo grado.

  • artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

    La parte che deduce lo smarrimento di documenti prodotti in primo grado deve dimostrarne la regolare immissione nel fascicolo mediante le formalità prescritte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria ex art. 380-bis.1 ha funzione illustrativa e non può essere usata per introdurre nuove eccezioni o per formulare tardivamente il disconoscimento della conformità della copia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza in cassazione comporta, ove dovuto, l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancanza dell’attestazione di conformità della copia della sentenza o della relata di notifica non determina improcedibilità quando il deposito consente comunque di verificare la tempestività dell’impugnazione e il controricorrente non abbia tempestivamente disconosciuto la conformità della copia.
  • Il disconoscimento della conformità della copia depositata dal ricorrente deve avvenire nella prima difesa utile del controricorrente; non può essere validamente introdotto con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., che ha sola funzione illustrativa.
  • In appello, dopo la riforma dell’art. 345, comma 3, c.p.c., è preclusa l’ammissione di nuovi documenti o mezzi di prova, salvo la dimostrazione della non imputabilità della loro mancata produzione nel primo grado; la parte che invochi documenti asseritamente smarriti deve provarne la rituale produzione originaria.
  • Il giuramento decisorio o suppletorio non può essere deferito su fatti giuridici, rapporti giuridici o valutazioni di diritto, ma solo su circostanze di fatto storicamente determinate e percepite dal giurante.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o delle ammissioni delle parti, poiché il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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