Ordinanza n. 33/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: - del Decreto del Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 1115 del 21.01.2026, comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Messina per la classe di concorso ADMM, per mancanza del prescritto titolo d’accesso; - quale atto presupposto, del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 6774 del 19.01.2026, con cui è stata annullata la carriera della ricorrente relativa al VII ciclo dei Percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di I grado (A.A. 2021/2022) e, conseguentemente, il titolo di specializzazione conseguito in data 26.06.2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il decreto dell’U.S.P. di Messina prot. n. 27005 del 10.11.2025, nella parte in cui ha dato avvio al procedimento di verifica, e la nota dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 160594 del 24.11.2025, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM e annullamento della carriera e del titolo di specializzazione per il sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dell'Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina con cui è stata esclusa dalla prima fascia delle GPS della provincia di Messina per la classe di concorso ADMM, per mancanza del prescritto titolo di accesso. Ha inoltre impugnato, quale atto presupposto, il decreto rettorale dell'Università degli Studi di Messina che ha annullato la sua carriera relativa al VII ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e, conseguentemente, il titolo di specializzazione conseguito il 26 giugno 2023. Sono stati altresì contestati gli atti relativi all'avvio del procedimento di verifica e alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del titolo. Nel corpo del ricorso è stata formulata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in ragione della domanda di riammissione nella prima fascia delle GPS e del consistente numero di potenziali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la notificazione ordinaria del ricorso ai potenziali controinteressati sarebbe particolarmente complessa, anche per il loro numero, e ha quindi autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici interessati. L'avviso dovrà contenere gli estremi dell'ordinanza, le generalità della ricorrente e delle amministrazioni intimate, gli estremi degli atti impugnati e il testo integrale del ricorso. La ricorrente dovrà consegnare alle amministrazioni, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, le copie informatiche del ricorso e del provvedimento; le amministrazioni dovranno pubblicare l'avviso entro quindici giorni dalla comunicazione, mantenerlo online sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Decorso il periodo minimo di quindici giorni di pubblicazione, la ricorrente dovrà depositare la prova degli adempimenti entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stata ordinata la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.
Norme richiamate
Considerato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe particolarmente complessa, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati
Consente al giudice amministrativo di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria risulti particolarmente difficile in ragione del numero dei destinatari o delle circostanze del caso.
Massime di principio
- Quando la notificazione ordinaria del ricorso risulta particolarmente complessa per il numero consistente di potenziali controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
- L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni intimate di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, gli atti impugnati e il testo integrale del ricorso.
- La parte ricorrente deve rispettare gli oneri e i termini fissati dal giudice per la consegna della documentazione alle amministrazioni, per il deposito della prova della pubblicazione e per l'attestazione dell'avvenuto adempimento; il mancato deposito della prova entro il termine stabilito può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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