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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06057/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto avverso un provvedimento endoprocedimentale non autonomamente ricorribile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 17/07/2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha trattenuto la competenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p., confermando il decreto di fissazione dinanzi a sé. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'illegittimità di tale provvedimento, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che si trattava di un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, essendo l'impugnazione prevista solo contro il provvedimento finale del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    È richiamato come base del provvedimento del tribunale di sorveglianza relativo al trattenimento della competenza; la Corte osserva che l'ordinanza adottata in tale contesto è endoprocedimentale e impugnabile solo unitamente al provvedimento finale.

  • art. 586 c.p.p.

    È citato per il principio secondo cui alcuni provvedimenti sono impugnabili solo insieme alla sentenza o all'atto conclusivo, non immediatamente e autonomamente.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata in relazione alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso non escluda profili di colpa.

Massime di principio

  • Non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti per i quali l'ordinamento prevede uno specifico mezzo di impugnazione, anche se differito al momento del provvedimento finale.
  • Un atto endoprocedimentale privo di autonoma decisorietà non è suscettibile di ricorso diretto per cassazione quando la legge consente di censurarlo solo con l'impugnazione del provvedimento conclusivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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