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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45897/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo al giudice dell'esecuzione per un incidente di esecuzione proposto da Budani Hamdi il 23.4.2024. Il nodo era stabilire quale sentenza fosse irrevocabile per ultima al momento della proposizione dell'incidente: la Corte d'Appello di Lecce sosteneva la propria competenza in ragione della sentenza del 13.1.2010, mentre il Tribunale di Brindisi aveva emesso successiva sentenza del 17.12.2012 che, per taluni elementi formali nel casellario, risultava irrimovibile ma era stata restituita nel termine per proporre impugnazione e quindi oggetto di appello e successiva pronuncia di secondo grado poi cassata il 29.5.2024. Il conflitto prendeva in esame anche l'effetto della restituzione nel termine e l'onere di verifica del giudice dell'esecuzione rispetto ai titoli esecutivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato competente la Corte d'Appello di Lecce. Ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale del Tribunale di Brindisi e ha valorizzato la restituzione nel termine disposta il 10.5.2023 (e il decreto del Pubblico Ministero dell'11.5.2023) che ha fatto venire meno l'irrevocabilità e, conseguentemente, l'esecutività della sentenza del 17.12.2012. Ne consegue che, al momento della proposizione dell'incidente (23.4.2024), l'unica sentenza irrevocabile era quella della Corte d'Appello di Lecce del 13.1.2010 e quindi la competenza spetta alla medesima Corte d'Appello. La Corte ha altresì affermato che la competenza si radica nel giudice che abbia reso l'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della domanda e che il giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare la sussistenza effettiva del titolo anche oltre il solo certificato del casellario.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Fondamento della declaratoria del conflitto di competenza tra autorità giudiziarie; la Corte di Cassazione decide il conflitto ai sensi della norma.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La restituzione nel termine comporta l'adozione da parte del giudice di tutti i provvedimenti necessari a far cessare gli effetti della scadenza del termine per impugnare; in concreto fa venir meno l'effetto di irrevocabilità conseguente alla scadenza del termine.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le sentenze contro le quali non è ammessa impugnazione sono irrevocabili; la Corte ne usa la definizione per collegare irrimovibilità con esecutività.

  • art. 650 cod. proc. pen.

    Collega l'irrevocabilità della sentenza con la sua esecutività; se la sentenza non è irrevocabile non può essere esecutiva.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento di questioni sul titolo esecutivo, di dichiarare la non esecutività del provvedimento; la restituzione nel termine può quindi determinare la non esecutività.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Regola i casi di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi; la Corte ha ritenuto che tale norma non si applicava perché al momento della domanda vi era una sola sentenza irrevocabile.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione si radica sul giudice che ha reso l'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della presentazione della domanda di esecuzione o dell'incidente di esecuzione.
  • La restituzione nel termine (art.175) fa venir meno l'irrevocabilità e quindi l'esecutività della sentenza oggetto di restituzione; occorre verificare se sia stato adottato un provvedimento che abbia eliminato gli effetti della scadenza del termine.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare la sussistenza effettiva di un titolo esecutivo anche al di là dei dati formali risultanti dal certificato del casellario giudiziale; il casellario può non riflettere tempestivamente le vicende processuali rilevanti.
  • Se al momento della domanda esistono più provvedimenti irrevocabili emessi da giudici diversi si applicano le regole sulla pluralità dei titoli (art.665, comma 4), altrimenti prevale il giudice dell'ultimo titolo irrevocabile.
  • Eventuali sopravvenienze (pronunce, rigetti di ricorso poi divenuti definitivi) non alterano la competenza già determinata al momento della proposizione dell'istanza, salvo che dall'istruttoria emerga che al momento della domanda era diverso il quadro dei titoli esecutivi.

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