Cassazione Penale, Ordinanza n. 11830/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Il ricorso articolava tre censure: la prima contestava, per vizio di motivazione e violazione di legge, il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., ma riproponeva sostanzialmente le stesse argomentazioni già dedotte in appello; la seconda denunciava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, inclusa la pena ridotta per il tentativo; la terza censurava il diniego dei "benefici di legge", senza specificare quali benefici fossero invocati, e comunque contestando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e novità, poiché meramente ripetitivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione adeguata. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni connessi a circostanze e tentativo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione era congrua. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per genericità e, comunque, manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già motivato adeguatamente sul diniego della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato con riferimento al riconoscimento della recidiva contestata nel ricorso; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva di argomentazioni già esaminate dal giudice di appello.
indicato, insieme all'art. 133 c.p., come criterio che orienta la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
richiamato quale parametro della graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
non citato espressamente nel testo fornito; nessuna interpretazione ricavabile con certezza.
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza autonoma confutazione, le medesime censure già sottoposte e disattese dal giudice di merito con motivazione adeguata.
- La doglianza che attacca la valutazione della recidiva deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle argomentazioni di merito non soddisfa i requisiti di specificità e novità richiesti dal ricorso per cassazione.
- La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze e tentativo appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto in modo congruo degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- La censura sul diniego dei benefici di legge è inammissibile se formulata in modo generico, senza indicare quali benefici si intendano invocare, e comunque è infondata quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione congrua sul punto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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