Cassazione Penale, Sentenza n. 5959/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 23/02/2015. La revoca era stata chiesta in ragione di una diversa condanna, divenuta irrevocabile il 14/10/2016 (per fatti del 25/08/2014), e inoltre il PG ha sostenuto che il beneficio era stato concesso contra legem perché l'imputato aveva già due condanne definitive non conosciute dalla Corte al momento della concessione, deducendo la revoca automatica ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 168, comma 3, cod. pen. (revoca di diritto introdotta dalla legge 128/2001) si applica solo quando la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cioè nel caso specifico della concessione ripetuta del beneficio con superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163, comma 2. Nel caso di specie il beneficio concesso il 23/02/2015 era stato concesso per la prima volta (una precedente concessione del 16/05/2012 era stata revocata), pertanto non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 164, quarto comma. Inoltre non trova applicazione l'art. 168, comma 1, n. 2, perché la condanna sopravvenuta era divenuta irrevocabile prima, e non dopo, la sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale; per la revoca di diritto ai sensi di tale norma è necessario che la condanna sopravvenuta diventi irrevocabile dopo la concessione del beneficio e prima della scadenza della sua durata. Conseguentemente il ricorso è infondato e viene rigettato.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
La revoca di diritto prevista da questa norma opera quando una condanna per delitto antecedente diventa irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del beneficio; requisito temporale essenziale per l'applicazione della norma.
art. 168, comma 3, cod. pen. (legge n. 128/2001)
quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative
La revoca di diritto ai sensi del comma 3 si applica esclusivamente se il beneficio è stato concesso in violazione del divieto previsto dall'art. 164, quarto comma (ossia nel caso di concessione ripetuta che supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163, comma 2). Non copre ipotesi diverse di "concessione contra legem" non rientranti in quella specifica fattispecie.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Regola il divieto e le conseguenze della concessione ripetuta della sospensione condizionale della pena oltre i limiti previsti; la sua violazione è il presupposto specifico per l'applicazione dell'art. 168, comma 3.
Fissa i limiti di pena rilevanti per valutare se una ripetuta concessione del beneficio abbia superato i limiti consentiti; è richiamato per determinare l'operatività dell'art. 164, quarto comma.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 (Szal)
Richiamata per il principio secondo cui la revoca di diritto della sospensione implica che la condanna sopravvenuta sia divenuta irrevocabile dopo la sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca automatica (di diritto) prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2, è imprescindibile che la condanna sopravvenuta diventi irrevocabile dopo la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale e entro la durata del beneficio; se la condanna è già irrevocabile prima della concessione, questa causa di revoca non opera.
- L'art. 168, comma 3, cod. pen. ha operatività limitata: riguarda soltanto la fattispecie della concessione ripetuta del beneficio con superamento dei limiti di pena (art. 164, comma 4 e art. 163, comma 2). Non è una norma-ombrello per qualsiasi ipotesi di concessione "contra legem".
- Se il beneficio è stato concesso pur in presenza di precedenti condanne non conosciute al giudice, non sempre ciò determina la revoca automatica ex art. 168(3); occorre verificare se ricorre la specifica configurazione normativa (concessione ripetuta oltre i limiti). In altri casi la revoca può richiedere valutazioni discrezionali o procedure diverse.
- In casi analoghi verificare con attenzione la sequenza temporale definitiva delle sentenze (date di irrevocabilità) e la durata residua del beneficio: la cronologia è spesso il punto decisivo per stabilire l'applicabilità delle norme di revoca di diritto.
- Consiglio operativo: prima di proporre istanze di revoca, accertare documentalmente le date di passaggio in giudicato delle condanne e la sussistenza o meno di precedenti concessioni del beneficio; se non ricorrono i presupposti di revoca di diritto, valutare la strada della revoca ordinaria o di altre azioni processuali compatibili.
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