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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47245/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censurava che il PM avesse impugnato con opposizione un'ordinanza resa in esito a procedimento ex art. 666 c.p.p. (quindi pronunciata in udienza camerale e nel contraddittorio), quando tale provvedimento poteva essere impugnato solo con ricorso per cassazione. Per tale motivo l'impugnazione era stata qualificata e trattata erroneamente come opposizione, comportando una ulteriore fase camerale in contraddittorio davanti allo stesso giudice che aveva già deciso la questione; il ricorrente sosteneva che il provvedimento che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione dovesse ritenersi definitivo per l'irregolare modalità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha affermato che le ordinanze rese in esito ad udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p. possono essere impugnate soltanto con ricorso per Cassazione; l'opposizione è ammessa unicamente con riguardo alle ordinanze 'de plano' (art. 667 comma 4 c.p.p.). La qualificazione dell'impugnazione del PM come opposizione e la conseguente celebrazione di una seconda fase camerale nel contraddittorio sono state giudicate del tutto errate. L'ordinanza impugnata è stata considerata un provvedimento non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 620 co.1 lett. d) c.p.p. e quindi annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Le ordinanze emesse in esito a udienza camerale e nel contraddittorio delle parti rientrano nell'ambito dell'art. 666 e possono essere impugnate solo con ricorso per Cassazione

  • art. 667 co. 4 cod. proc. pen.

    art. 667 co. 4 cod. proc. pen.

    L'opposizione è ammessa esclusivamente avverso le ordinanze pronunciate de plano, ossia senza formalità di udienza, consentendo il recupero di una fase celebrata in contraddittorio; non si applica alle ordinanze rese ai sensi dell'art. 666

  • art. 620 co.1 lett. d) cod. proc. pen.

    art. 620 co.1 lett. d) cod. proc. pen.

    Un provvedimento emesso in violazione della disciplina processuale sui mezzi di impugnazione è un provvedimento non consentito dalla legge e può essere annullato senza rinvio

Massime di principio

  • Se l'ordinanza è stata pronunciata in udienza camerale e nel contraddittorio (art. 666 c.p.p.), il rimedio esperibile è il ricorso per Cassazione; non è possibile proporre opposizione.
  • L'opposizione trova applicazione solo rispetto ad ordinanze de plano (art. 667 co. 4 c.p.p.); qualificare erroneamente l'impugnazione comporta vizio procedurale rilevante.
  • Se una parte o il PM promuovono un'impugnazione con mezzo non previsto dalla legge e ciò determina una nuova fase procedimentale già celebrata, il provvedimento successivo può essere qualificato come non consentito e annullato senza rinvio (art. 620 co.1 lett. d)).
  • In casi similari conviene osservare attentamente la natura formale dell'ordinanza impugnata (se pronunciata de plano o dopo udienza) prima di scegliere il mezzo di impugnazione; in dubbio, sollevare la questione preliminare di legittimità del mezzo impugnatorio.
  • Se si subisce un'impugnazione qualificata erroneamente dall'altro soggetto processuale, è possibile chiedere l'annullamento del provvedimento conseguente per violazione delle norme sui mezzi di impugnazione e, se rilevante, sostenere la definitività del provvedimento originario.

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