Cassazione Penale, Sentenza n. 47245/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censurava che il PM avesse impugnato con opposizione un'ordinanza resa in esito a procedimento ex art. 666 c.p.p. (quindi pronunciata in udienza camerale e nel contraddittorio), quando tale provvedimento poteva essere impugnato solo con ricorso per cassazione. Per tale motivo l'impugnazione era stata qualificata e trattata erroneamente come opposizione, comportando una ulteriore fase camerale in contraddittorio davanti allo stesso giudice che aveva già deciso la questione; il ricorrente sosteneva che il provvedimento che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione dovesse ritenersi definitivo per l'irregolare modalità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha affermato che le ordinanze rese in esito ad udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p. possono essere impugnate soltanto con ricorso per Cassazione; l'opposizione è ammessa unicamente con riguardo alle ordinanze 'de plano' (art. 667 comma 4 c.p.p.). La qualificazione dell'impugnazione del PM come opposizione e la conseguente celebrazione di una seconda fase camerale nel contraddittorio sono state giudicate del tutto errate. L'ordinanza impugnata è stata considerata un provvedimento non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 620 co.1 lett. d) c.p.p. e quindi annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Le ordinanze emesse in esito a udienza camerale e nel contraddittorio delle parti rientrano nell'ambito dell'art. 666 e possono essere impugnate solo con ricorso per Cassazione
art. 667 co. 4 cod. proc. pen.
art. 667 co. 4 cod. proc. pen.
L'opposizione è ammessa esclusivamente avverso le ordinanze pronunciate de plano, ossia senza formalità di udienza, consentendo il recupero di una fase celebrata in contraddittorio; non si applica alle ordinanze rese ai sensi dell'art. 666
art. 620 co.1 lett. d) cod. proc. pen.
art. 620 co.1 lett. d) cod. proc. pen.
Un provvedimento emesso in violazione della disciplina processuale sui mezzi di impugnazione è un provvedimento non consentito dalla legge e può essere annullato senza rinvio
Massime di principio
- Se l'ordinanza è stata pronunciata in udienza camerale e nel contraddittorio (art. 666 c.p.p.), il rimedio esperibile è il ricorso per Cassazione; non è possibile proporre opposizione.
- L'opposizione trova applicazione solo rispetto ad ordinanze de plano (art. 667 co. 4 c.p.p.); qualificare erroneamente l'impugnazione comporta vizio procedurale rilevante.
- Se una parte o il PM promuovono un'impugnazione con mezzo non previsto dalla legge e ciò determina una nuova fase procedimentale già celebrata, il provvedimento successivo può essere qualificato come non consentito e annullato senza rinvio (art. 620 co.1 lett. d)).
- In casi similari conviene osservare attentamente la natura formale dell'ordinanza impugnata (se pronunciata de plano o dopo udienza) prima di scegliere il mezzo di impugnazione; in dubbio, sollevare la questione preliminare di legittimità del mezzo impugnatorio.
- Se si subisce un'impugnazione qualificata erroneamente dall'altro soggetto processuale, è possibile chiedere l'annullamento del provvedimento conseguente per violazione delle norme sui mezzi di impugnazione e, se rilevante, sostenere la definitività del provvedimento originario.
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