Cassazione Penale, Ordinanza n. 02991/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava la dosimetria della pena, quindi la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse obiettivamente generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, e lo ha quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità per tale reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La mera prospettazione generica di un errore nel trattamento sanzionatorio non è sufficiente a superare la soglia di ammissibilità del ricorso quando non siano indicate concrete ragioni di illegittimità della motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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