Cassazione Penale, Ordinanza n. 22562/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per atti persecutori ai danni di una condomina. Ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto e censurando la valutazione delle prove dichiarative; tali doglianze miravano, secondo la Corte, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha contestato la conferma delle statuizioni civili e la quantificazione del danno. È stata depositata memoria difensiva, ritenuta non decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e, comunque, manifestamente infondati e ripetitivi di censure già esaminate nei gradi di merito. Ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il giudice di merito può motivare il diniego facendo riferimento soltanto agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ha giudicato manifestamente infondato anche il motivo sulle statuizioni civili, poiché la sentenza impugnata aveva congruamente spiegato la determinazione del danno. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
È il titolo di reato oggetto della conferma di condanna in appello; la Corte non rivede nel merito gli elementi costitutivi perché le censure miravano a una nuova valutazione delle prove.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non sono consentite censure che tendano a una rivalutazione del compendio probatorio o a una lettura alternativa delle prove, se non con specifica deduzione di travisamenti decisivi.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La motivazione di merito sulla configurabilità del reato è insindacabile in cassazione se le doglianze si limitano a contestare genericamente contraddizioni, illogicità o difetti argomentativi non emergenti dalla sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti.
- Le censure relative alla liquidazione del danno civile sono infondate quando la sentenza abbia fornito una motivazione congrua sulla determinazione dell'entità del pregiudizio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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