Cassazione Civile, Ordinanza n. 11350/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta da una persona che assumeva di aver riportato gravi lesioni fisiche durante l'arresto, nei confronti di più appartenenti alle forze dell'ordine. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Milano rigettava le domande e poneva le spese di entrambi i gradi di giudizio (rinvio e cassazione) a carico dell'attore in riassunzione, liquidandole separatamente in favore di ciascuna delle parti appellate/intimate. Il ricorrente impugnava tale statuizione con due motivi: con il primo lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 4, comma 2, e 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014, sostenendo che, per tre intimati aventi identica posizione processuale, difesi dallo stesso avvocato e con difese sostanzialmente identiche, la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare un compenso unico e non tre compensi distinti; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 384, comma 2, c.p.c., oltre a nullità/error in procedendo, affermando che il giudice del rinvio avrebbe illegittimamente condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nonostante nella fase di legittimità egli fosse risultato vittorioso e la Cassazione penale avesse rimesso al giudice del rinvio solo la quantificazione del quantum delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, limitatamente alla posizione di tre intimati (Iachini, Cardillo e Turco), ritenendo che, avendo essi la stessa posizione processuale ed essendo assistiti dallo stesso difensore con difese sovrapponibili, dovesse essere liquidato un compenso unico per le spese di lite. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che il giudice del rinvio può liquidare le spese del giudizio di cassazione tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, e dunque anche dell'esito della fase rescissoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo capo accolto e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova liquidazione delle spese, anche del giudizio di cassazione, limitatamente ai tre intimati indicati; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte resistente costituita.
Norme richiamate
richiede che le spese gravino sulla parte soccombente, ma non consente di porre a carico della parte soccombente spese superflue o non necessarie; nel caso di più difese identiche e coordinate, il compenso va unitariamente liquidato
richiamato in relazione al principio di non debenza delle spese superflue e alla regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014
consente la liquidazione del compenso secondo i criteri tariffari, con eventuale aumento, ma non giustifica la duplicazione del compenso quando l'attività difensiva sia unitaria
art. 12, comma 2, D.M. n. 55 del 2014
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in presenza di difese identiche svolte dallo stesso difensore, non sia dovuta una liquidazione moltiplicata per ciascuna parte
il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto non è stata ravvisata violazione poiché la liquidazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dell'esito complessivo della lite
richiamato nel motivo relativo ai limiti del giudizio di rinvio, ma non ritenuto violato
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, quando più parti hanno identica posizione processuale e sono difese dallo stesso avvocato con attività sostanzialmente unitaria, il soccombente sopporta un solo compenso professionale, eventualmente aumentabile nei limiti previsti dalla tariffa, ma non più compensi separati per la medesima attività.
- La ratio della disciplina tariffaria sulle difese plurime è evitare che alla parte soccombente siano addebitate spese superflue o non necessarie, misurando il compenso sulla concreta concentrazione dell'attività difensiva.
- Il giudice del rinvio può liquidare le spese del giudizio di cassazione considerando l'esito complessivo della controversia, poiché la regolazione delle spese della fase rescindente non è autonomamente sganciata dal risultato finale della fase rescissoria.
- Non integra di per sé violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. la liquidazione delle spese di cassazione operata dal giudice del rinvio secondo la soccombenza finale del giudizio, se tale valutazione si coordina con l'esito complessivo della lite.
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