Cassazione Penale, Ordinanza n. 35331/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza del 1° dicembre 2025 della Corte d’appello di Firenze, che aveva rideterminato la pena confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Era stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del d.lgs. 285/1992 e all’art. 495 c.p. Con l’unico motivo ha denunciato vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie, la motivazione era congrua, poiché aveva evidenziato l’assenza di elementi favorevoli di particolare rilievo capaci di prevalere sulla gravità della condotta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 186 co. 7, 187 co. 8 D.Igs. 285/92 e art. 495 cod. pen.
La norma è indicata come disposizione incriminatrice per la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile; il testo non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992
la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 186 co. 7, 187 co. 8 D.Igs. 285/92 e art. 495 cod. pen.
La norma è indicata come disposizione incriminatrice per la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile; il testo non ne sviluppa un’interpretazione.
la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 186 co. 7, 187 co. 8 D.Igs. 285/92 e art. 495 cod. pen.
La norma è indicata come disposizione incriminatrice per la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile; il testo non ne sviluppa un’interpretazione.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto dei criteri codicistici.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena è affidata al giudice di merito, che deve esercitare la propria discrezionalità in aderenza ai criteri indicati dalla norma.
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione rispetta i criteri legali ed è congrua.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua l’assenza di elementi favorevoli di particolare rilievo idonei a prevalere sulla gravità della condotta.
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