Cassazione Penale, Sentenza n. 23451/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e lamentava inosservanza di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.). Il motivo principale dedotto è che il Tribunale avrebbe fondato il diniego sulla mancata attività lavorativa, nonostante la ricorrente affermi di avere un contratto di lavoro come "sciampista" presso l'attività del compagno, e che la mancanza di lavoro non possa da sola precludere l'affidamento. Inoltre si censurava l'omessa valutazione degli indici favorevoli presenti nella relazione dell'UEPE (assenza di procedimenti pendenti, lontananza temporale dei reati, assenza di condotte deviate attuali) e la mancata valutazione complessiva della personalità e della condotta successiva ai fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che l'ordinanza non contiene alcuna motivazione specifica circa il rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma solo la citazione dell'art. 47-ter, comma 1, lett. a) Ord.pen. e il riferimento alla relazione dell'UEPE che segnala l'assenza di lavoro. La Corte ha affermato che lo svolgimento di un'attività lavorativa è solo uno degli elementi utili al giudizio prognostico e non può costituire l'unico ostacolo alla concessione della misura; il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la mancata ricerca di lavoro derivi da responsabilità di cura (accudimento figli) oppure indichi una mancanza di volontà di rieducazione, e avrebbe dovuto valutare gli elementi favorevoli (lontananza dei reati, assenza di procedimenti, comportamento successivo). Mancando tali valutazioni la motivazione è incompleta e contraddittoria, quindi annullamento con rinvio per nuovo esame con piena libertà di valutazione ma nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 47 Ordine penitenziario
La norma richiede che la misura alternativa sia ritenuta idonea, in base all'osservazione della personalità (anche tramite UEPE), a concorrere alla rieducazione e a prevenire commissione di nuovi reati; il giudice deve motivare specificamente sulla idoneità della misura nel caso concreto.
art. 47-ter, comma 1, lett. a) Ordine penitenziario
Norma richiamata dal Tribunale per la detenzione domiciliare; la Corte ha rilevato che la mera citazione di tale disposizione non giustifica il mancato esame e motivazione sul diverso istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Gli artt. citati indicano i motivi di impugnazione in Cassazione relativi a violazione di legge e a vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità e carenza motivazionale tali da giustificare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- La mancanza di un'attività lavorativa non può, di per sé, escludere l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale: lo svolgimento di un lavoro è solo uno degli elementi utili al giudizio prognostico e può essere sostituito o integrato con altre attività risocializzanti o con prescrizioni imposte dal giudice.
- Il giudice che nega l'affidamento in prova deve motivare espressamente perché la misura sarebbe inidonea a rieducare il condannato e a prevenire la recidiva; non è sufficiente richiamare genericamente una relazione UEPE o la sola assenza di lavoro.
- Quando la relazione UEPE segnala assenza di lavoro, il Tribunale deve verificare la causa (es. impegni di cura familiare) e accertare se ciò dimostri reale mancanza di volontà di reinserimento oppure una situazione che può essere compatibile con misure alternative corredate da prescrizioni.
- La valutazione prognostica deve considerare il comportamento successivo ai fatti: lontananza nel tempo dei reati, assenza di procedimenti pendenti e assenza di condotte deviate attuali sono indici rilevanti a favore dell'affidamento e devono essere esplicitamente valutati.
- Se nuove prove o documenti (es. contratto di lavoro) non risultano noti all'UEPE, il giudice di merito deve eventualmente acquisire elementi integrativi o richiedere una nuova relazione; la Corte di legittimità non compie indagini di fatto ma rimette al giudice di merito l'accertamento.
- In caso di diniego motivato in modo insufficiente, la decisione è annullabile e il procedimento deve essere riaperto per una valutazione completa e motivata, con possibilità per il giudice di imporre prescrizioni (lavoro, volontariato) se ritiene utile per il reinserimento.
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