Cassazione Penale, Ordinanza n. 21243/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuti i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La decisione riguarda la revoca dell'ordinanza con cui era stata concessa al condannato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato il beneficio perché i Carabinieri non erano riusciti a eseguire la notifica presso il domicilio eletto: il soggetto non era stato rinvenuto e risultava essersi allontanato dal territorio nazionale, stabilendosi in Svizzera, senza attivarsi per trasferire la misura in un comune italiano. Con l'unico motivo di ricorso il soggetto ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che nei giorni del tentativo di notifica si trovava temporaneamente in Svizzera per ragioni di lavoro. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché, nella sostanza, miravano a una diversa valutazione del merito; inoltre, per la parte in cui prospettavano questioni giuridiche o vizi motivazionali, sono state giudicate manifestamente infondate o generiche. In particolare, la versione difensiva non è stata ritenuta idonea a superare la plausibilità dell'apparato argomentativo del Tribunale, fondato anche sulle dichiarazioni del fratello, dalle quali non emergeva una concreta e ravvicinata intenzione di rientro in Italia, né vi era in atti traccia dell'asserita attivazione presso l'UEPE per cambiare domicilio in un comune italiano, sicché non poteva escludersi che tale allegazione fosse un mero espediente dilatorio.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere tenuto al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata come parametro per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale o della violazione di legge, sollecitano una nuova valutazione del merito dei fatti già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del provvedimento di sorveglianza resiste al ricorso quando si fonda su un apparato argomentativo plausibile e completo, e le allegazioni difensive non sono assistite da riscontri oggettivi idonei a smentirlo.
- Quando il ricorrente prospetta un impedimento o una giustificazione per la mancata reperibilità o per l'assenza dal domicilio, grava su di lui l'onere di allegare elementi concreti e verificabili; in mancanza, il giudice può ritenere non esclusa la natura dilatoria della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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