Ordinanza n. 5115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00367/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 367/2025 relativa al diniego o alla revoca dei benefici per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata deducendo, con il quarto motivo, l'illegittimità della determinazione amministrativa nella parte in cui aveva ritenuto, per le annualità dal 2009 al 2011, una superficie oggetto di impegno inferiore al limite minimo di cinque ettari, requisito necessario per accedere ai benefici relativi al ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni. Secondo l'appellante, la superficie utilmente considerata nelle domande presentate o rettificate non era mai inferiore a cinque ettari, risultando tale soglia dal computo delle particelle interessate, tutte effettivamente mantenute a riposo durante il periodo d'obbligo. L'eventuale indicazione di una superficie inferiore nelle domande di conferma sarebbe dipesa da un mero errore materiale di inserimento dei dati.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Regione Basilicata una relazione di chiarimenti sulle deduzioni formulate con il quarto motivo, in particolare sulla concreta consistenza della superficie oggetto d'impegno nelle annualità 2009-2011 e sul rispetto della soglia minima di cinque ettari. La relazione dovrà essere depositata entro il 15 settembre 2026. È stata fissata la successiva udienza pubblica di discussione del merito per il 3 dicembre 2026. L'ordinanza richiama gli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. per gli incombenti istruttori.
Norme richiamate
Richiamato quale base per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori e sull'acquisizione di chiarimenti.
Richiamato quale disposizione applicabile all'attività istruttoria disposta dal giudice.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un appello, sia controverso il possesso di un requisito quantitativo per l'accesso a benefici pubblici e la parte deduca che il dato amministrativo negativo derivi da un errore materiale, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione competente per verificare i dati dichiarati, quelli rettificati e la situazione sostanziale effettivamente esistente.
- La verifica del requisito minimo di superficie per l'accesso a benefici agricoli deve considerare, secondo quanto da accertare in concreto, sia le particelle indicate nelle domande presentate o rettificate sia l'effettiva sottoposizione delle particelle al periodo d'obbligo.
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