Cassazione Penale, Sentenza n. 50731/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Arena, detenuto nel carcere di Bancali sottoposto al regime dell'art. 41-bis, aveva presentato reclamo lamentando l'impossibilità di acquistare al sopravvitto farina e lievito. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in secondo grado, aveva accolto il reclamo ritenendo illegittima la limitazione, per mancanza di giustificazione funzionale alla sicurezza e per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza per cassazione sostenendo: 1) eccesso di potere giurisdizionale della magistratura di sorveglianza, perché non sarebbe stato dimostrato un "attuale e grave pregiudizio" di diritti soggettivi; 2) errata applicazione del principio di non discriminazione, posto che la comparazione rilevante è tra soggetti dello stesso istituto e non tra popolazioni carcerarie diverse; 3) la ratio del divieto, ossia ragioni di ordine e sicurezza (infiammabilità delle sostanze), giustifica il divieto di ingresso/ acquisto di farina e lievito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha posto in rilievo che: il rimedio davanti al giudice di sorveglianza tutela diritti soggettivi lesi da provvedimenti dell'Amministrazione solo se sussiste un "attuale e grave pregiudizio"; le determinazioni organizzative della Direzione penitenziaria rientrano nella sua discrezionalità quando perseguono ordine, sicurezza e trattamento rieducativo e, se ragionevoli e proporzionate, possono incidere sui diritti degradandoli a interesse legittimo; nel caso concreto il divieto di acquisto di farina e lievito è una scelta organizzativa non irragionevole, giustificata dalla potenziale pericolosità delle sostanze e compatibile con la tutela dell'alimentazione (il detenuto può usufruire del vitto conforme alle tabelle ministeriali); non è stata rilevata una disparità di trattamento interna all'istituto (anche i detenuti comuni di Bancali non possono acquistare quei prodotti) e le differenze tra istituti non costituiscono, di per sé, discriminazione intollerabile. Di conseguenza l'ordinanza favorevole ad Arena è annullata.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Indica il regime penitenziario differenziato disciplinante i detenuti in situazione di particolare gravità; la Corte rileva che le disposizioni organizzative interne possono essere applicate anche a soggetti sottoposti a tale regime, nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità.
art. 35-bis Ord. pen. e art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Regolano il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza per la tutela delle posizioni giuridiche dei detenuti; la Corte ricorda che il ricorso è esperibile solo se esiste un "diritto" leso e un "attuale e grave pregiudizio".
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2018
Richiamata per il principio che limitazioni irragionevoli ai diritti dei detenuti possono assumere natura eccessivamente afflittiva e contrastare il senso di umanità; va comunque bilanciata con le esigenze di sicurezza e ordine.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 33917/15.07.2021; Sez.1, n.24711/15.02.2023; Sez.1, n.16496/23.03.2023; Sez.7, n.38643/12.05.2022; Sez.1, n.26274/21.04.2021)
La Corte richiama precedenti secondo i quali: il giudice di sorveglianza tutela solo posizioni qualificate come diritti con attuale e grave pregiudizio; le scelte organizzative della direzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e, se ragionevoli, sono legittime; le tabelle vittuarie e le regole interne possono variare tra istituti senza configurare automaticamente discriminazione.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza può intervenire solo quando alla base del reclamo vi sia un diritto soggettivo leso e sussista un "attuale e grave pregiudizio"; lagnanze meramente organizzative o disciplinari, senza pregiudizio significativo, difficilmente sono tutelate.
- Le decisioni organizzative della Direzione dell'istituto penitenziario rientrano nella sfera discrezionale dell'Amministrazione e sono legittime se rispettano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità e perseguono esigenze di ordine, sicurezza o trattamento.
- La comparazione ai fini del principio di non discriminazione deve operarsi, di norma, nel contesto pertinente (es. all'interno dello stesso istituto o ambito territoriale); differenze fra istituti non costituiscono automaticamente discriminazione.
- Limitazioni all'accesso a specifici beni (es. farina, lievito) possono essere ammesse se fondate su concrete ragioni di sicurezza o ordine e se non ledono il diritto a un'alimentazione adeguata, purché l'amministrazione garantisca una dieta conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali.
- L'esistenza di regole diversificate tra carceri riflette l'adattamento al contesto locale; il detenuto in regime speciale non gode automaticamente di uno standard nazionale più favorevole rispetto ai detenuti comuni dello stesso istituto.
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