Cassazione Penale, Ordinanza n. 21062/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. con motivi non consentiti. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso una sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., relativa a un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale. La Corte rileva però che il ricorso investe una sentenza resa a seguito di concordato in appello e che le censure dedotte non rientrano tra quelle consentite contro tale tipo di decisione, perché non riguardano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o una pronuncia difforme dal contenuto dell'accordo.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza emessa a seguito di concordato in appello; contro tale decisione il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure specifiche e non per motivi rinunciati o estranei al perimetro consentito.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso avverso la sentenza di concordato in appello, secondo il richiamo giurisprudenziale riportato.
In caso di declaratoria di inammissibilità, prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni inerenti alla validità della formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla conformità della decisione al contenuto dell'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che si limitano a contestare il merito della responsabilità o a riproporre motivi rinunciati in sede di concordato in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nell'aver proposto il ricorso.
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