Cassazione Penale, Sentenza n. 7823/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 27/09/2024 con cui il GIP, in sede di rinvio dopo annullamento, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione tra un delitto di bancarotta fraudolenta del 16/03/2017 e uno del 26/09/2013. Il ricorrente sosteneva che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, potesse essere valutato alla luce di effetti favorevoli al condannato e che fossero sopravvenuti elementi nuovi tali da consentire una diversa valutazione rispetto alle decisioni di cognizione che avevano in parte escluso la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'accertamento negativo della continuazione pronunciato in sede di cognizione costituisca res iudicata sostanziale e precluda al giudice dell'esecuzione la riapertura del tema anche se dedotti 'nuovi' elementi. La Corte ha inoltre osservato la natura transitiva e vincolante del rapporto di continuazione e che non può essere 'scisso' un reato continuato già riconosciuto per unirne un elemento a reati per i quali il vincolo è stato escluso. Ha ritenuto irrilevante, nella specie, la sopravvenuta sentenza di condanna per fatti ulteriori e ha confermato che la sentenza di cognizione aveva motivato la non riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso (qualificandoli come costume di vita). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
La disposizione permette al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione solo se tale questione non sia già stata definitivamente esclusa in sede di cognizione; la decisione di cognizione che esclude la continuazione costituisce res iudicata sostanziale e impedisce una rivalutazione in sede esecutiva
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma richiamata come base formale del motivo di cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali e processuali); la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile
Disposizione che dispone l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000,00
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha consentito l'applicazione automatica delle sanzioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Se in sede di cognizione un giudice ha escluso la sussistenza del vincolo di continuazione tra due o più reati, tale esclusione fa stato come res iudicata sostanziale e impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra quegli stessi reati anche se vengono dedotti 'nuovi' elementi.
- La continuità criminosa è trasmissiva e vincolante: se A è in continuazione con B e B con C, allora A è in continuazione con C; viceversa, l'esclusione del vincolo tra due reati si estende ai gruppi di reati ad essi collegati e ne impedisce la successiva riunione per continuazione.
- Il sopravvenire di una condanna per fatti ulteriori non costituisce automaticamente un elemento tale da trasformare una precedente esclusione della continuazione in una questione riapribile in sede esecutiva; occorre che i nuovi elementi incidano specificamente sulla valutazione già compiuta in cognizione.
- Il rimedio previsto dall'art. 671 cod. proc. pen. può essere utilizzato dal condannato o dal pubblico ministero solo quando non sussista una decisione di merito in cognizione che abbia già deciso la non riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso.
- Nelle istanze in sede di esecuzione è fondamentale documentare che non esisteva e non esiste una valutazione cognitiva definitiva sulla continuazione o che la precedente decisione non ha riguardato il collegamento specifico che si chiede di riconoscere.
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