Cassazione Penale, Sentenza n. 15336/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 7/7/2025, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) per difetto di querela, avendo dato atto che il pubblico ministero aveva "rinunciato" all'aggravante dell'avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio (art. 625, comma 1, n.7 c.p.), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio anche in base al diverso regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo che il pubblico ministero non può, nel corso del dibattimento, eliminare una circostanza aggravante già ritualmente contestata e che il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza della circostanza aggravante e non limitarsi a registrare la presunta "rinuncia" del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. La Corte ha stabilito che la presunta "rinuncia" del pubblico ministero all'aggravante non produce effetti: per il principio di irretrattabilità dell'azione penale il PM, in corso di dibattimento, non può eliminare una circostanza aggravante già oggetto di rituale contestazione; quindi il Tribunale avrebbe dovuto considerare la circostanza e motivare sulla sua sussistenza. La Corte ha inoltre rilevato che, alla data della sentenza impugnata, trovava applicazione il nuovo regime di inappellabilità per il pubblico ministero introdotto dalla legge 9/8/2024, n.114 (modifica dell'art. 593 c.p.p.), per cui il ricorso per cassazione costituiva l'unico rimedio esperibile e il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, non al giudice dell'appello.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto; richiamata in relazione al capo di imputazione originario contro l'imputato.
art. 625, comma 1, n.7 cod. pen.
Aggravante per il compimento del reato su cosa destinata al pubblico servizio; la sua rituale contestazione rendeva il reato procedibile d'ufficio e non suscettibile di essere eliminata unilateralmente dal PM in dibattimento.
Richiamato quale riferimento alla fattispecie contestata (circostanze aggravanti e connesse qualificazioni del reato).
Ha modificato il regime di procedibilità per talune fattispecie, rendendo il furto procedibile d'ufficio se ricorreva l'aggravante contestata (art. 625, n.7). Tale modifica è stata considerata rilevante per valutare la procedibilità nonostante la supposta "rinuncia" del PM.
legge 9/8/2024, n.114 (modifica art. 593 c.p.p.)
il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2
La Corte ha applicato il principio tempus regit actum: alla data della sentenza impugnata già operava il nuovo regime di inappellabilità del PM per le sentenze di proscioglimento previste dall'art. 550 c.p.p., per cui il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile del Procuratore generale.
Norme richiamate in relazione alle tipologie di proscioglimento la cui impugnabilità da parte del PM è stata modificata dalla legge n.114/2024.
Richiamato per spiegare il regime ordinario di rinvio in caso di impugnazione immediata per cassazione; la Corte ha osservato che, per effetto delle norme sopravvenute e del tipo di ricorso esperito, il rinvio doveva essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza, non al giudice dell'appello.
Massime di principio
- Se un'aggravante è stata ritualmente contestata, il pubblico ministero non può unilateralmente "ritirarla" in dibattimento per rendere il reato non procedibile; la rinuncia del PM a una circostanza aggravante contestata è inidonea a incidere sul dovere del giudice di valutare l'intera materia devolutagli.
- Il giudice non può basare una decisione di improcedibilità esclusivamente sulla registrazione di una "rinuncia" del PM: deve comunque verificare e motivare sulla sussistenza o meno della circostanza aggravante contestata.
- Quando il mutamento normativo modifica il regime di impugnazione (principio tempus regit actum), per determinare quali rimedi siano esperibili si considera la disciplina vigente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
- Se la legge sopravvenuta esclude l'appello del pubblico ministero per determinate sentenze di proscioglimento, il Procuratore generale può utilizzare il ricorso per cassazione come rimedio e la Corte può disporre il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza, ove procedurale.
- Nelle ipotesi di contestazione di circostanze aggravanti rilevanti per la procedibilità (es. cose destinate a pubblico servizio), l'accertamento sul punto è decisione di merito che il giudice deve assumere; l'eventuale errore sulla valutazione può essere oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale.
- Difesa e PM devono verificare attentamente l'avvenuta e formale contestazione dell'aggravante: se la contestazione è rituale, la strategia processuale non può prescindere dall'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla circostanza.
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