Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2092/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale relativa a un piano di riqualificazione urbanistica e atti regionali di approvazione del P.U.D.M., impugnati anche con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso, proposto collettivamente e integrato da motivi aggiunti, è diretto all'annullamento di una deliberazione del Consiglio comunale di Palermo, di una precedente deliberazione consiliare e degli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, del decreto dirigenziale generale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dei relativi pareri urbanistici. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del gravame. In particolare, non risultano documentati, quanto al comitato ricorrente, una consistenza organizzativa, un'adeguata rappresentatività, un collegamento stabile con il territorio, lo svolgimento dell'attività di tutela per un apprezzabile periodo e l'assenza di costituzione strumentale al solo fine di impugnare gli atti. Quanto ai ricorrenti proprietari dei cespiti interessati dalle demolizioni previste dagli atti impugnati, non sono stati indicati i nominativi, i titoli di proprietà e i titoli edilizi, impedendo la verifica puntuale della legittimazione e dell'interesse a ricorrere. Per i ricorrenti non proprietari, non emerge invece quale sia l'interesse personale, specifico e concreto all'impugnazione delle deliberazioni comunali. Inoltre, con riferimento ai motivi aggiunti, informazioni assunte dal Collegio fanno ritenere che il P.U.D.M. di Palermo sia stato non soltanto adottato dal Comune, ma anche approvato dalla Regione, con possibile sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione di tale impugnazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha disposto incombenti istruttori e ha assegnato alle parti quaranta giorni liberi prima della nuova udienza per depositare la relazione predisposta dai progettisti del piano di riqualificazione urbanistica dopo le osservazioni del comitato ricorrente, unitamente al primo testo delle controdeduzioni comunali di recepimento della relazione. Il Tribunale ha avvertito che dal mancato deposito potrà trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Ha inoltre assegnato trenta giorni liberi prima della nuova udienza per depositare deduzioni difensive sui rilievi relativi all'ammissibilità del ricorso e alla possibile sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti. La discussione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64 c.p.a.

    Il mancato assolvimento dell'incombente istruttorio potrà essere valutato dal Tribunale come argomento di prova.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione ai rilievi rilevati dal Collegio dopo il passaggio in decisione e alla possibilità per le parti di svolgere deduzioni difensive.

Massime di principio

  • Un comitato che agisce a tutela di interessi collettivi o diffusi deve fornire elementi idonei a dimostrarne la consistenza organizzativa, la rappresentatività, il collegamento stabile con il territorio, la continuità dell'attività svolta e la non strumentalità della sua costituzione rispetto alla singola impugnazione.
  • La legittimazione e l'interesse a ricorrere dei proprietari di immobili direttamente incisi da previsioni di demolizione non possono essere verificati in assenza dell'indicazione dei soggetti interessati e dei relativi titoli di proprietà ed edilizi.
  • Il soggetto che non è proprietario del bene inciso dall'atto urbanistico deve allegare e dimostrare un interesse personale, specifico e concreto all'impugnazione; la mera appartenenza alla collettività interessata non è sufficiente.
  • L'approvazione regionale di uno strumento urbanistico o demaniale precedentemente adottato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnazione proposta contro il solo atto di adozione, qualora l'atto successivo abbia assorbito o sostituito gli effetti dell'atto impugnato.
  • Il giudice amministrativo può ordinare il deposito di documenti indispensabili per la decisione e avvertire le parti che il mancato adempimento sarà valutato come argomento di prova.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLocalizzazione di opere e impiantiLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.