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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25051/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure. La prima riguardava la nullità della sentenza di appello per asserito omesso avviso al difensore della trattazione del gravame in camera di consiglio con partecipazione delle parti, nonostante la richiesta dell'imputato di prendere parte all'udienza; la difesa invocava l'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La seconda censura denunciava erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena dovesse essere contenuta nel minimo edittale e che fossero state ingiustificatamente negate le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Ha rilevato, sulla base degli atti consultabili in sede di legittimità, che il decreto di citazione per l'appello conteneva l'avviso che la Corte avrebbe proceduto in camera di consiglio con partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 601 c.p.p., che tale decreto era stato notificato sia al difensore sia all'imputato, e che proprio in conseguenza di ciò l'imputato aveva chiesto di partecipare all'udienza, domanda poi accolta con nomina di interprete e effettiva partecipazione dell'interessato. All'udienza il difensore di fiducia, regolarmente avvisato, era assente ed era stato sostituito ex art. 97, comma 4, c.p.p. senza eccezioni. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base era stata fissata in tre anni di reclusione per la rapina consumata, quindi in termini favorevoli e al di sotto del minimo edittale, mentre il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con la personalità negativa dell'imputato, desunta dalle modalità dei fatti e dai precedenti penali. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.

    La dedotta nullità per omesso avviso al difensore non sussiste quando dagli atti risulta che il difensore ha ricevuto l'avviso della trattazione del giudizio di appello con partecipazione delle parti.

  • art. 601 c.p.p.

    L'avviso nel decreto di citazione che la Corte procederà in camera di consiglio con partecipazione delle parti integra la corretta instaurazione dell'udienza partecipata.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    In caso di assenza del difensore di fiducia ritualmente avvisato, è legittima la sua sostituzione con un difensore reperibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Non sussiste nullità della sentenza di appello per omissione dell'avviso al difensore quando il decreto di citazione contenga l'indicazione della trattazione camerale partecipata e l'atto sia stato regolarmente notificato al difensore e all'imputato.
  • La partecipazione effettiva dell'imputato all'udienza, anche mediante videocollegamento, e la presenza di un interprete ove necessario escludono la violazione del diritto di partecipazione dedotta in ricorso.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione basata sulla personalità negativa dell'imputato, desunta da modalità del fatto e precedenti penali.
  • La determinazione della pena non è censurabile quando risulti già favorevole all'imputato e collocata al di sotto del minimo edittale per il reato più grave contestato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze manifestamente infondate su atti processuali e trattamento sanzionatorio già adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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