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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16194/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato di Euro 5.000 dalla cassaforte dell'ufficio postale di Albiano (31/07/2017). Deduce due motivi: (1) errore nell'applicazione degli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p., contestando la piena credibilità del direttore Pedrolli e la valutazione di fatti di fatto (tempo di solitudine della Zini, chiusura della porta), e proponendo un'ipotesi alternativa secondo cui il reato sarebbe stato commesso dallo stesso direttore, anche con un complice; (2) motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica della corte territoriale, che a suo dire contraddice se stessa nel valutare la credibilità delle fonti e omette di valutare criticamente presunte ragioni dell'inattendibilità della Zini (es. spiegazione sulla chiusura della porta). La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e volti a una illecita rivalutazione del compendio probatorio, basati su congetture alternative non desunte in modo sostenibile dagli elementi processuali. Ha richiamato i limiti del giudizio di legittimità (divieto di riesame del merito e necessità che l'«oltre ogni ragionevole dubbio» sia fondato su elementi processuali concreti). Ha inoltre ritenuto che la decisione di merito avesse adeguata motivazione circa l'attendibilità del denunziante e gli indizi tratti dal comportamento dell'imputata (chiusura della porta in orario compatibile con apertura, ecc.). Per legge ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione della prova testimoniale; la Corte segnala che la valutazione della credibilità è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi specifici di motivazione.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma cui la ricorrente attribuisce errata applicazione; la Corte osserva che la presunta errata valutazione non integra vizio di legittimità se consiste in una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta il rispetto dei presupposti di ammissibilità e ritiene i motivi aspecifici e, quindi, il ricorso inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità (condanna alle spese) e per il fondamento giuridico del controllo di legittimità limitato alla motivazione.

  • Principio dell'onere probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    La Corte precisa che l'invocazione di tale regola in sede di legittimità richiede che la ricostruzione alternativa del ricorrente si fondi su elementi processuali concreti e non su mere congetture; non autorizza la Cassazione a rivedere il merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito: non può essere chiamata a una rivalutazione globale delle prove o a scegliere tra ricostruzioni fattuali alternative se fondate su congetture.
  • Motivi aspecifici o che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • L'eccezione dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in sede di legittimità è rilevante solo se l'istante indica elementi processuali concreti che generano un ragionevole dubbio; elementi ipotetici o non acquisiti non sono sufficienti.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e delle inferenze tratte dai comportamenti (es. chiusura della porta, tempi nei filmati) rimane competenza del giudice di merito salvo vizio motivazionale specifico e rilevante.
  • Un ricorso manifestamente aspecifico o basato su colpevole leggerezza nella formulazione dei motivi può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni (cassa delle ammende).

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