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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32751/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alù impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 11-11-2021 che, a seguito dell'incidente di esecuzione proposto dal Pubblico Ministero, aveva rigettato la richiesta di accertamento su alcune armi e aveva rimesso al giudice civile la decisione sulla proprietà delle altre cose sequestrate (monete, anfore, vasi, statue, volumi), mantenendone il sequestro. Il ricorrente censurava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: a suo avviso la questione della proprietà e della natura archeologica delle cose era già stata trattata e decisa nel processo penale che aveva disposto la restituzione, dunque l'uso dell'incidente di esecuzione sarebbe servito a riaprire nel merito un giudizio ormai definitivo; inoltre si lamentava la violazione dell'art. 263 comma 3 c.p.p. per avere rimesso la questione al giudice civile nonostante, secondo la difesa, il Tribunale di Tivoli avesse già riconosciuto Alù come proprietario e l'eventuale natura archeologica dovesse essere accertata dal giudice penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto avverso un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 263 comma 3 c.p.p., ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria privo di contenuto decisorio e, pertanto, interlocutorio e non impugnabile con ricorso per cassazione. La Corte ha motivato aderendo all'orientamento secondo cui la rimessione delle parti al giudice civile indica solo l'autorità competente alla risoluzione della controversia sulla proprietà e non decide nel merito, non ledendo direttamente i diritti delle parti; ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo il versamento alla Cassa delle ammende in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • legge n. 42 del 2004

    Riferite ai reati connessi all'illecito impossessamento di beni archeologici; nel processo di merito tali reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione o il fatto non sussisteva, con conseguente ordinanza di restituzione degli oggetti all'imputato

  • codice di procedura penale

    Disciplina l'ipotesi in cui il giudice penale, investito di questioni relative alla proprietà di cose sequestrate, possa rimettere la controversia al giudice civile; la Corte ha ritenuto tale provvedimento interlocutorio e non impugnabile in cassazione

  • codice di procedura penale

    Stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicato dalla Corte nei confronti del ricorrente

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in presenza di peculiare questione giuridica, come nella specie

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018 (dep. 2019) e Sez. 1, n. 31088 del 25/06/2018

    Orientamento maggioritario che considera non impugnabile il provvedimento di rimessione al giudice civile perché privo di contenuto decisorio e meramente indirizzatorio

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione che rimetta la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate al giudice civile ai sensi dell'art. 263 comma 3 c.p.p. è generalmente interlocutorio e non impugnabile con ricorso per cassazione; la via corretta per contestare la decisione sulla proprietà è il giudizio civile o i rimedi incidentali nel processo civile.
  • Se si ritiene che questioni rilevanti (es. natura archeologica degli oggetti, legittimità della restituzione) non siano state adeguatamente valutate nel processo penale, è preferibile farle valere tempestivamente nel dibattimento penale oppure tutelarsi poi con azioni civili o amministrative; non sempre l'incidente di esecuzione può essere usato per riaprire il merito di questioni ormai definitive.
  • In presenza di una pronuncia penale che dispone la restituzione, il pubblico ministero può proporre incidente di esecuzione per chiarire qualificazione o destinazione dei beni, ma la rimessione al giudice civile non costituisce una decisione sul merito e non preclude alle parti la possibilità di agire davanti all'autorità civile.
  • Esiste un orientamento minoritario che ritiene taluni provvedimenti di rimessione impugnabili se di fatto negano ogni tutela effettiva al ricorrente; pertanto, in situazioni particolarmente lesive dei diritti, valutare immediatamente con il difensore eventuali strumenti processuali alternativi o combinati per preservare i propri interessi.

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