Cassazione Civile, Ordinanza n. 15723/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel procedimento di cassazione si era formato un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. che liquidava le spese di lite, ma ometteva di riportare la domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, il quale si era dichiarato antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. I difensori delle parti già controricorrenti hanno quindi chiesto la correzione dell’errore materiale del decreto, domandando che nel provvedimento fosse inserita l’espressa distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario. La questione trattata riguarda quindi l’ammissibilità e il corretto uso del rimedio di correzione per integrare un’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese nel provvedimento della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha disposto che la motivazione del decreto di estinzione fosse emendata con l’aggiunta della formula relativa alla distrazione in favore dell’avvocato antistatario e che anche il dispositivo fosse corretto nello stesso senso. Ha inoltre ordinato alla Cancelleria gli adempimenti informatici previsti dall’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura peculiare.
Norme richiamate
È richiamato come base del decreto di estinzione oggetto di correzione.
La correzione degli errori materiali è indicata come rimedio per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
Insieme all’art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione utilizzabile nel caso concreto.
dichiarandosi antistatario
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario è considerata compatibile con la correzione dell’errore materiale; il comma 2 è richiamato quale norma che si coordina con tale rimedio.
La correzione degli errori materiali è ritenuta applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Impone gli adempimenti informatici della Cancelleria nella formazione del documento contenente il provvedimento corretto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario può essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con i mezzi ordinari di impugnazione, poiché la domanda di distrazione non ha natura di domanda autonoma.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
- La correzione è preferibile quando consente di realizzare in modo più rapido e lineare la finalità di attribuire al difensore distrattario un titolo esecutivo, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
- Nei procedimenti di correzione aventi natura meramente integrativa o emendativa del provvedimento, può non farsi luogo a provvedere sulle spese del relativo incidente.
Come è indicizzato
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