Sentenza n. 911/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua del trattamento di fine servizio con l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 conv. con mod. dalla l. n. 472/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e del conseguente obbligo dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti di cui alla disciplina richiamata, oltre accessori del credito dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, nella riliquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dalla normativa per il personale delle forze di polizia cessato dal servizio a domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda con oltre 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali biennali, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nonché la condanna dell'INPS alla conseguente riliquidazione, con accessori. Ha dedotto la violazione e omessa applicazione delle predette disposizioni e l'eccesso di potere per omessa o erronea considerazione dei presupposti di fatto. Ha inoltre contestato l'interpretazione secondo cui il beneficio sarebbe subordinato alla presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. L'INPS ha sostenuto che il beneficio sarebbe riconoscibile soltanto in caso di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, ovvero, per la cessazione a domanda, in presenza della domanda presentata entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, poiché la controversia riguarda esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività di competenza dell'INPS, disponendone l'estromissione. Ha poi escluso che il termine del 30 giugno abbia natura decadenziale: la disposizione non lo qualifica come perentorio né collega alla sua inosservanza la perdita del beneficio; esso incide soltanto sulla tempistica del collocamento a riposo a domanda. Nel merito, ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come integrato dalla normativa successiva, e l'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 riconoscano al personale delle forze di polizia e militare cessato a domanda, dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, il diritto ai sei scatti biennali anche ai fini della base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il giudice ha valorizzato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste un'esclusione del beneficio ai fini del TFS. Ha quindi riconosciuto il diritto alla riliquidazione del TFS e posto a carico dell'INPS il rimborso del contributo unificato, compensando integralmente le altre spese di lite.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale ... cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito
La disposizione attribuisce sei scatti biennali al personale delle forze di polizia e, per il comma 2, estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la domanda non ha natura decadenziale.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis sono attribuiti anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rilevano, tra l'altro, ai fini del trattamento di fine servizio; il comma 3 conferma l'estensione del beneficio a chi sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione all'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, senza incidere sull'accoglimento della pretesa, fondato sulla disciplina vigente dell'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia e militare collocato in quiescenza a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali biennali ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, anche se la cessazione non è avvenuta per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, poiché la legge non lo qualifica come perentorio né collega alla sua inosservanza la perdita del beneficio; esso incide sulla tempistica del collocamento a riposo a domanda.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale competente e non all'amministrazione di appartenenza del dipendente cessato dal servizio.
- La previsione dei sei scatti, espressamente rilevante per il trattamento di quiescenza, deve essere applicata anche alla base di calcolo del trattamento di fine servizio quando la disciplina normativa richiama tale beneficio ai fini del TFS e non prevede esclusioni per il personale cessato a domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →