Cassazione Civile, Ordinanza n. 40830/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 306 e 390 c.p.c., dando atto che tutte le parti avevano rinunciato al ricorso e che la rinuncia era stata accettata. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché entrambe le parti avevano chiesto la compensazione totale.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia, per quanto emerge dal testo, riguardava un giudizio civile tra due soggetti privati e una società. Dopo la sentenza di primo grado del Tribunale e l'esito del successivo giudizio di appello, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che lasciava ferme le decisioni di merito e prevedeva la rinuncia al ricorso per cassazione. I ricorrenti hanno quindi notificato rinuncia agli atti del giudizio di legittimità, chiedendo la compensazione delle spese. Successivamente anche la società resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia, richiedendo parimenti la compensazione totale delle spese. La Corte ha preso atto delle rinunce e delle rispettive accettazioni, rilevando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
"rinunciare, come in effetti rinunciano al ricorso per Cassazione"
la rinuncia al ricorso per cassazione è efficace e, una volta accettata dalle altre parti, determina la cessazione del giudizio di legittimità
il combinato disposto con l'art. 390 c.p.c. conduce alla declaratoria di estinzione del processo quando vi sia rinuncia accettata
il processo di cassazione si estingue in presenza di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, senza necessità di ulteriori pronunce sul merito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalle altre parti costituite, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se tutte le parti chiedono la compensazione integrale delle spese in presenza di rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese.
- L'accordo transattivo che preserva le decisioni di merito e prevede la rinuncia al ricorso può chiudere il giudizio di cassazione senza esame dei motivi.
Come è indicizzato
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