Cassazione Civile, Ordinanza n. 15492/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La curatela fallimentare ha agito per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali, dell'atto con cui il fallito aveva costituito a titolo di liberalità, in favore della moglie, un diritto di abitazione sull'immobile di sua proprietà. L'atto era stato stipulato nel 2017, quindi nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, ed era stato poi intavolato nel libro fondiario. Dopo la vendita dell'immobile nell'ambito della procedura, il fallimento sosteneva di avere interesse a far cancellare il vincolo e lamentava che i tentativi ex art. 64, comma 2, l.fall. fossero rimasti senza esito. La resistente ha eccepito la decadenza del fallimento dall'azione ex art. 64 l.fall., invocando l'art. 69-bis l.fall. e il decorso del termine triennale dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il tribunale ha ritenuto tardiva la domanda; la corte d'appello ha confermato, affermando che anche l'azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. fosse soggetta al termine decadenziale dell'art. 69-bis l.fall. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 69-bis e 64 l.fall., sostenendo che la decadenza non si applica alle azioni di inefficacia ex artt. 64 e 65 l.fall. perché diverse dalle azioni revocatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva assoggettato l'azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. al termine di decadenza previsto dall'art. 69-bis l.fall. Ha affermato che tale termine si riferisce alle sole azioni revocatorie disciplinate dalla sezione richiamata dalla norma e non anche all'azione dichiarativa di inefficacia per atti a titolo gratuito, che ha natura dichiarativa ed è quindi imprescrittibile. Sono stati assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
disciplina l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento; l'azione del curatore per farne valere l'inefficacia ha natura dichiarativa e non è una revocatoria.
richiamato dal ricorrente tra le azioni di inefficacia/non revocatorie che non sarebbero soggette al termine di decadenza dell'art. 69-bis l.fall.
richiamato nel confronto sistematico con le azioni revocatorie fallimentari soggette al termine di cui all'art. 69-bis l.fall.
disposizione richiamata dalla corte d'appello nel confronto tra l'atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore al fallimento e l'atto a titolo gratuito compiuto quando il fallito esercitava impresa commerciale.
il termine di decadenza previsto per le azioni revocatorie disciplinate dalla sezione richiamata non si applica all'azione di inefficacia ex art. 64 l.fall.; il richiamo va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie.
richiamato in fatto quale base dei tentativi esperiti dalla procedura per ottenere la cancellazione del diritto gravante sull'immobile.
Massime di principio
- Il termine di decadenza previsto per le azioni revocatorie fallimentari non si estende automaticamente alle diverse azioni di inefficacia, quando la lettera della norma ne circoscriva l'ambito alle sole "azioni revocatorie".
- L'azione del curatore volta a far dichiarare l'inefficacia di un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento ha natura dichiarativa e, in quanto tale, non è soggetta a prescrizione; ne segue che non può essere attratta surrettiziamente a un regime decadenziale previsto per azioni costitutive diverse.
- Nel confrontare fattispecie solo apparentemente omogenee, la diversa collocazione temporale dell'atto rispetto al biennio anteriore al fallimento e al periodo di esercizio dell'impresa può giustificare regimi giuridici differenti senza che ciò determini irragionevolezza.
- Quando una norma richiama espressamente una categoria di azioni, l'interprete non può estenderne il regime a figure non nominate solo perché collocate nello stesso contesto sistematico.
- La qualificazione dell'azione come revocatoria o come azione dichiarativa di inefficacia è decisiva ai fini dell'applicazione dei termini di esercizio e del relativo regime di decadenza.
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