Cassazione Penale, Ordinanza n. 27010/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente lamentava che il giudice di merito non avrebbe verificato adeguatamente la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena applicata. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di impugnazione contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. proposta in relazione a una richiesta formulata dopo l'entrata in vigore della L. n. 103/2017, il ricorso era ammissibile solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i motivi dedotti non rientravano in tale perimetro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile alle richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017, limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi relativi: alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente aveva censurato profili diversi e non riconducibili a tali ipotesi, l'impugnazione è stata ritenuta non consentita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate"
La norma prevede un catalogo chiuso di motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, con conseguente inammissibilità delle doglianze che esulino da tali ipotesi.
Individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione proposta nel caso concreto.
L. 23/6/2017 n. 103, art. 1, comma 51
La Corte ne richiama l'efficacia temporale per affermare che la disciplina limitativa del ricorso si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La deduzione di vizi relativi alla qualificazione giuridica del fatto o alla pena è ammissibile solo se rientra nei confini del motivo consentito dalla norma, non potendo essere introdotte censure generiche sulla congruità del trattamento sanzionatorio o su controlli non previsti dal catalogo legale.
- La disciplina limitativa del ricorso introdotta dalla L. n. 103/2017 si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo la data di entrata in vigore della riforma, con conseguente filtro di ammissibilità più rigoroso per le impugnazioni successive.
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