Cassazione Civile, Ordinanza n. 25527/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico alle dipendenze di una ASL ha chiesto in giudizio il ristoro del pregiudizio derivante dal mancato godimento del servizio mensa/buono pasto, assumendo di aver svolto giornate lavorative con orario di circa 6,20 ore in fasce normalmente destinate al pasto e senza possibilità di fruirne all’interno del presidio per assenza della mensa. In appello la domanda è stata rigettata nonostante il riconoscimento, in astratto, del diritto al buono pasto per le giornate con orario eccedente le otto ore, perché il lavoratore aveva formalmente proposto una domanda di risarcimento per equivalente e non una domanda di adempimento/risarcimento in forma specifica. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 24 CCNL dirigenza medica e dei criteri di interpretazione dei contratti, sostenendo che la domanda andasse letta come domanda risarcitoria per la mancata erogazione del servizio mensa anche in forma sostitutiva, non come pretesa al valore monetario del buono pasto quale componente retributiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1218 c.c., del d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 112 c.p.c., censurando il rigetto fondato sulla qualificazione del petitum e sulla ritenuta non emendabilità della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che il risarcimento per equivalente è la forma tipica di reintegrazione patrimoniale, mentre il risarcimento in forma specifica mira al conseguimento della prestazione dovuta; la richiesta di risarcimento per equivalente non impedisce al giudice di merito di pronunciarsi sulla domanda di ristoro dell'inadempimento contrattuale finalizzata alla mancata erogazione del servizio mensa anche in modalità sostitutiva, usando il controvalore dei buoni pasto come parametro di liquidazione. Di conseguenza, la domanda doveva essere esaminata nel merito a prescindere dalla sua qualificazione formale come domanda per equivalente o in forma specifica. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 24 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 2016/2018
Richiamato come fonte del diritto alla mensa/buono pasto del dirigente medico, in relazione alla disciplina contrattuale collettiva invocata dal lavoratore.
art. 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/5/2010
Indicato come norma di modifica della disciplina del diritto alla mensa del personale dirigenziale medico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per sostenere l'inadempimento della ASL rispetto all'obbligazione di assicurare il servizio mensa o la sua sostituzione.
Richiamato sia per la disciplina dell'orario e della pausa del lavoro sia per contestare la diversa regolazione applicata dalla Corte territoriale al personale dirigente-medico.
Invocato per censurare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella qualificazione della domanda.
Richiamato dalla Corte come base generale del risarcimento in forma specifica, applicabile anche alle obbligazioni contrattuali.
Richiamato solo per indicare un limite al potere discrezionale del giudice nel preferire il risarcimento per equivalente nei casi in cui la distruzione della cosa pregiudichi l'economia nazionale.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da inadempimento va interpretata in base al contenuto sostanziale della pretesa e non può essere respinta solo perché formalmente proposta come risarcimento per equivalente anziché come risarcimento in forma specifica, quando il petitum sostanziale mira al ristoro della mancata prestazione dovuta.
- Il risarcimento per equivalente e quello in forma specifica sono rimedi alternativi: il primo reintegra il patrimonio del creditore con una somma di denaro, il secondo mira a ottenere la prestazione dovuta o una prestazione sostitutiva; la qualificazione formale della domanda non impedisce al giudice di liquidare il controvalore economico della prestazione non eseguita come parametro del danno.
- In tema di obbligazioni contrattuali, il giudice deve esaminare la pretesa di ristoro dell'inadempimento anche quando il creditore abbia richiesto una somma di denaro, se tale somma rappresenta il valore della prestazione mancata e non introduce un petitum ontologicamente diverso.
- Quando la parte allega il mancato adempimento di un'obbligazione contrattuale continuativa, la liquidazione può essere effettuata prendendo a riferimento il valore economico della prestazione dovuta, senza che ciò trasformi la domanda in una diversa azione.
- La corretta qualificazione della domanda deve privilegiare la sostanza della tutela richiesta rispetto alla mera formula utilizzata dall'attore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25519/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25520/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →