Cassazione Civile, Ordinanza n. 18245/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 su immobili di proprietà del privato, a garanzia di un credito dell'Agenzia del Demanio per indennità di occupazione di un immobile demaniale. Il privato ha agito per ottenere l'annullamento dell'ipoteca e il risarcimento dei danni, deducendo l'omessa notificazione degli atti prodromici, l'inesistenza di un idoneo titolo esecutivo, l'inesistenza del debito, la determinazione unilaterale dell'indennità e la prescrizione del credito. La Corte d'appello ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo della somma, affermando che per un credito patrimoniale di natura privatistica fosse necessario un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 1, comma 274, l. n. 311/2004, sostenendo che per i crediti da occupazione sine titulo di immobili dello Stato non serve un titolo esecutivo, essendo sufficiente la notifica di due richieste di pagamento e il decorso di novanta giorni dalla seconda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 detta una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla regola generale dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, consentendo la riscossione mediante ruolo delle somme dovute per l'utilizzo, anche di fatto e anche se illegittimo, di immobili di proprietà dello Stato senza previo titolo esecutivo. È sufficiente che l'Amministrazione notifichi due richieste di pagamento e che decorra il termine di novanta giorni dalla seconda. Poiché il giudice di merito aveva invece richiesto un titolo esecutivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per verificare in fatto se la fattispecie speciale fosse stata correttamente integrata, cioè se fossero state notificate le due richieste di pagamento e rispettato il termine di legge. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
iscrizione di ipoteca su beni immobili
l'ipoteca esattoriale è attivabile nell'ambito della riscossione coattiva anche per crediti assoggettati a ruolo secondo la disciplina speciale richiamata dalla decisione.
art. 21 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge
costituisce la regola generale per l'iscrizione a ruolo delle entrate patrimoniali di natura privatistica, ma è derogata da una norma speciale che consente la riscossione senza titolo esecutivo.
art. 1, comma 274, l. 30 dicembre 2004, n. 311
decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo
è norma speciale e derogatoria che consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute per l'utilizzo di immobili dello Stato, anche in caso di occupazione sine titulo, senza necessità di titolo esecutivo, purché siano state notificate due richieste di pagamento e sia decorso il termine di novanta giorni.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale prevede una modalità semplificata di riscossione mediante ruolo, essa deroga alla disciplina generale che richiede un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo di entrate patrimoniali di natura privatistica.
- Per i crediti relativi all'occupazione di fatto o senza titolo di immobili di proprietà dello Stato, la riscossione coattiva può essere avviata sulla base di due richieste di pagamento e del decorso di novanta giorni dall'ultima, senza previo accertamento esecutivo o altro titolo esecutivo.
- L'ipoteca esattoriale può essere validamente iscritta solo se il credito sia stato legittimamente iscritto a ruolo secondo la disciplina applicabile; in presenza di norma speciale, il requisito del titolo esecutivo non è necessario.
- Se il giudice di merito applica la disciplina generale ignorando la deroga speciale, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per i necessari accertamenti di fatto sulla ricorrenza dei presupposti della norma speciale.
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