Cassazione Penale, Sentenza n. 19388/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per furto aggravato mediante manomissione del contatore del gas (rottura del sigillo e alterazione della registrazione dei consumi del contatore intestato alla madre). Ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova sulla sua colpevolezza (contestando l'inferenza dalla sua elezione di domicilio come post factum); 2) inammissibilità della costituzione di parte civile per mancata notifica dell'atto di costituzione, ai sensi dell'art. 78 c.p.p.; 3) vizio relativo alla legittimazione della parte civile per difetto dei poteri di rappresentanza, deducendo l'insufficienza della certificazione notarile che attestava i poteri dell'avv. Reggiani e la procura a Franchini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché costituito da deduzioni di fatto e non da una concreta ricostruzione alternativa idonea a fondare un vizio di legittimità; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, osservando anche che il ricorrente risultava residente nell'immobile beneficiario della fornitura e quindi gravava su di lui l'onere di dimostrare il contrario. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ricordato che il deposito in cancelleria conferisce la qualità di parte civile e che gli effetti verso l'imputato decorrono con la notificazione, ovvero quando il giudice verifica la costituzione e risulti che l'imputato ne ha conoscenza; in concreto la costituzione di parte civile è stata considerata regolare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché il ricorrente non ha contrastato la motivazione di merito che aveva adeguatamente dimostrato i poteri di rappresentanza evidenziati nella certificazione notarile. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'assenza di querela a seguito della riforma del d.lgs. n.150/2022 perché la persona offesa si era costituita parte civile manifestando volontà di perseguire il reato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e lett. e)
Articolo invocato per delimitare le censure in cassazione: la Corte ricorda che molte deduzioni di fatto non sono ammissibili e che alcuni motivi (come quelli aspecifici o meramente riespositivi) devono essere dichiarati inammissibili.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Richiamato per i limiti alla formulazione dei motivi di cassazione e per i parametri di ammissibilità del ricorso nei termini indicati dal rito.
Richiamato nel contesto del primo motivo (vizio di motivazione) come riferimento alle regole probatorie; la Corte ha però ritenuto che non sussistesse un dubbio ragionevole fondato sulle risultanze probatorie.
Richiamato in relazione al concetto di "dubbio ragionevole": la Corte precisa che il dubbio deve essere ancorato alle risultanze processuali e non essere una mera ipotesi astratta.
Richiamato nell'ambito delle garanzie e della motivazione: usato come riferimento normativo nel censurare ricostruzioni non supportate da una plausibile argomentazione probatoria.
La Corte interpreta l'articolo nel senso che il deposito in cancelleria attribuisce la qualità di parte civile; gli effetti verso l'imputato decorrono dalla notificazione ma la costituzione acquista efficacia quando risulti che l'imputato ne ha conoscenza o il giudice la verifica.
Menziionato nella memoria difensiva (richiesta di non punibilità in difetto di querela), ma la Corte non ha accolto tale eccezione: ha ritenuto invece che la costituzione di parte civile manifesti la volontà di punizione.
Riferito in relazione al mutamento del regime di procedibilità; la Corte valuta irrilevante l'assenza di querela dopo la riforma quando la persona offesa si è costituita parte civile esprimendo volontà di perseguire il reato.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre censure di merito o deduzioni di fatto: il ricorso deve esporre profili di legittimità chiari e, se si contesta la motivazione, offrire una ricostruzione alternativa specifica e argomentata.
- La prova della colpevolezza valutata dai giudici di merito difficilmente sarà riformata in sede di legittimità se la motivazione è logica e congrua; il dubbio ragionevole deve essere ancorato e motivato sulle risultanze processuali concrete.
- La costituzione di parte civile si perfeziona con il deposito in cancelleria; la notificazione rende efficaci gli effetti nei confronti delle controparti, ma la costituzione non deve essere sempre ripetuta in udienza se il deposito è noto e acquisito agli atti.
- Le eccezioni sulla legittimazione della parte civile o sui poteri di rappresentanza richiedono contestazioni specifiche e puntuali: argomentazioni aspecifiche o generiche sono dichiarate inammissibili.
- Il mutamento del regime di procedibilità (es. per riforme legislative) non impedisce il prosieguo del processo se la persona offesa si è costituita parte civile e ha manifestato la volontà di perseguire il reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19147/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19148/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19150/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19151/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19154/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19155/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →