Cassazione Penale, Ordinanza n. 18110/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado per rapina aggravata in concorso ai danni di una persona offesa, hanno definito il giudizio di appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p.; la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per ciascuno. Con ricorso per cassazione, proposto con un unico atto dal difensore comune, hanno dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la nullità della sentenza per motivazione carente, lamentando che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sul rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e di verificare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con conseguente necessità di pronunciare assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o su una pronuncia difforme dall'accordo; sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla determinazione della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione. Poiché il motivo dedotto riguardava proprio la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto e del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte lo ha ritenuto non scrutinabile nel presente rito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo entro limiti ristretti, coerenti con la natura dell'accordo tra le parti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato allegato come censura, ma è stato ritenuto non deducibile nel caso concreto perché riferito a questioni escluse dal perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
La Corte ribadisce che, nel concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile in cassazione, salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
particolare tenuità del fatto
La deduzione della particolare tenuità del fatto è stata considerata non scrutinabile nel ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
I ricorsi avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la novella del 2017 devono essere trattati nelle forme de plano.
condanna ai pagamento delle spese processuali
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Ha introdotto il comma 5-bis all'art. 610 c.p.p., incidendo sul rito camerale de plano per i ricorsi avverso sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che investano la formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della decisione se difforme dall'accordo; non possono invece essere riproposte questioni rinunciate con l'accordo.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso in cui si deduca la prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
- Le doglianze sulla determinazione della pena non sono scrutinabili in cassazione quando non si traducano in illegalità della sanzione, cioè quando la pena resti entro i limiti di legge ed abbia il tipo previsto dall'ordinamento.
- Dopo la novella del 2017, i ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito del concordato in appello sono trattati de plano, con conseguente filtro preliminare di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è proposto con colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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