Cassazione Penale, Sentenza n. 9672/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva negato i rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione scontati presso gli istituti di Asti, Roma Rebibbia, Napoli Secondigliano, Napoli Poggioreale, Foggia e Ariano Irpino. Il ricorrente non contestava i criteri di calcolo dello spazio individuale (avendo fruito di spazio superiore a 3/4 mq), ma denunciava la mancata valutazione di fattori degradanti diversi dal sovraffollamento: limitata possibilità di fruizione delle docce, gestione degli interruttori luci fuori dalla cella da parte della polizia penitenziaria, esiguità del tempo trascorso all'esterno (Poggioreale) e la presenza in cella di un bagno alla turca non adeguatamente separato dal resto dell'ambiente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, confermando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato le condizioni detentive nel loro complesso. È stato richiamato il principio secondo cui uno spazio personale superiore a quattro metri quadrati attenua il rilievo dello spazio in sé e impone l'esame di altri fattori. Le limitazioni denunciate (accesso a docce, illuminazione, tempo all'aperto) non sono state ritenute di gravità tale da superare la soglia minima di offensività richiesta dall'art. 3 CEDU. Quanto al bagno alla turca, è stato valutato che la presenza di una porta (sebbene amovibile) e l'uso esclusivo da parte del ricorrente escludevano la lesione della riservatezza e della salubrità. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Introduce un rimedio risarcitorio/compensativo per le condizioni di detenzione che configurino una violazione dell'art. 3 CEDU; richiede che la condizione abbia superato la soglia minima di gravità prevista dalla giurisprudenza della Corte EDU.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Prevede rimedi preventivi/inibitori e strumenti di intervento tempestivo per sottrarre il detenuto a condizioni contrarie al senso di umanità; distinto ma complementare rispetto all'art. 35-ter.
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Proibisce trattamenti inumani o degradanti; per l'operatività del rimedio risarcitorio occorre che la condizione detentiva raggiunga una gravità tale da eccedere la sofferenza inevitabile legata alla detenzione.
Grande Camera, Mursic c. Croazia (20/10/2016)
Stabilisce che uno spazio personale inferiore a 3 mq in cella collettiva determina una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; uno spazio tra 3 e 4 mq rileva solo se accompagnato da altri fattori negativi; oltre 4 mq rilevano soprattutto altri aspetti della detenzione.
Giurisprudenza Sez. 1 (Kondi, 23/01/2019 e altri precedenti richiamati)
La presenza di un bagno 'a vista' nella cella può essere elemento produttivo di trattamento degradante, ma va valutata nel complesso delle condizioni detentive: la mancanza di completa separazione non è automaticamente sufficiente a configurare una violazione, occorre accertare l'incidenza congiunta di altri elementi negativi.
Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia (8/01/2013)
Ha raccomandato l'introduzione di rimedi effettivi per riparare le violazioni derivanti da condizioni detentive contrarie alla Convenzione, parametro seguito dal legislatore e dalla giurisprudenza nazionale.
Massime di principio
- Per ottenere il ristoro ex art. 35-ter Ord. pen. è necessario dimostrare che le condizioni detentive hanno superato la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU; il mero disagio non basta.
- La superficie personale in cella è valutata secondo i parametri della giurisprudenza europea: <3 mq forte presunzione di violazione; 3-4 mq rilevante se associato ad altri fattori negativi; >4 mq richiede l'accertamento di altri elementi lesivi.
- Fattori quali limitato accesso alle docce, scarsità di luce naturale, ridotto tempo all'aperto e controllo degli interruttori esterni possono concorrere a configurare una violazione solo se la loro intensità e durata producono un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza della detenzione.
- La presenza di un bagno nella cella senza completa separazione può essere rilevante, ma va valutata nel contesto complessivo: la separazione effettiva, l'uso esclusivo e le condizioni igienico-sanitarie possono attenuare la rilevanza del fatto.
- La valutazione è in larga parte discrezionale e basata su elementi documentali e investigativi acquisiti: per avere successo il ricorrente deve fornire prove oggettive e circostanziate (relazioni mediche, verbalizzazioni, fotografie, attestazioni sull'accesso a luci/docce/aria aperta).
- Distinguere sempre tra rimedi preventivi (art. 35-bis) e risarcitori (art. 35-ter): gli strumenti e la soglia di intervento non coincidono.
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