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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9672/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva negato i rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione scontati presso gli istituti di Asti, Roma Rebibbia, Napoli Secondigliano, Napoli Poggioreale, Foggia e Ariano Irpino. Il ricorrente non contestava i criteri di calcolo dello spazio individuale (avendo fruito di spazio superiore a 3/4 mq), ma denunciava la mancata valutazione di fattori degradanti diversi dal sovraffollamento: limitata possibilità di fruizione delle docce, gestione degli interruttori luci fuori dalla cella da parte della polizia penitenziaria, esiguità del tempo trascorso all'esterno (Poggioreale) e la presenza in cella di un bagno alla turca non adeguatamente separato dal resto dell'ambiente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, confermando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato le condizioni detentive nel loro complesso. È stato richiamato il principio secondo cui uno spazio personale superiore a quattro metri quadrati attenua il rilievo dello spazio in sé e impone l'esame di altri fattori. Le limitazioni denunciate (accesso a docce, illuminazione, tempo all'aperto) non sono state ritenute di gravità tale da superare la soglia minima di offensività richiesta dall'art. 3 CEDU. Quanto al bagno alla turca, è stato valutato che la presenza di una porta (sebbene amovibile) e l'uso esclusivo da parte del ricorrente escludevano la lesione della riservatezza e della salubrità. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Introduce un rimedio risarcitorio/compensativo per le condizioni di detenzione che configurino una violazione dell'art. 3 CEDU; richiede che la condizione abbia superato la soglia minima di gravità prevista dalla giurisprudenza della Corte EDU.

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Prevede rimedi preventivi/inibitori e strumenti di intervento tempestivo per sottrarre il detenuto a condizioni contrarie al senso di umanità; distinto ma complementare rispetto all'art. 35-ter.

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Proibisce trattamenti inumani o degradanti; per l'operatività del rimedio risarcitorio occorre che la condizione detentiva raggiunga una gravità tale da eccedere la sofferenza inevitabile legata alla detenzione.

  • Grande Camera, Mursic c. Croazia (20/10/2016)

    Stabilisce che uno spazio personale inferiore a 3 mq in cella collettiva determina una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; uno spazio tra 3 e 4 mq rileva solo se accompagnato da altri fattori negativi; oltre 4 mq rilevano soprattutto altri aspetti della detenzione.

  • Giurisprudenza Sez. 1 (Kondi, 23/01/2019 e altri precedenti richiamati)

    La presenza di un bagno 'a vista' nella cella può essere elemento produttivo di trattamento degradante, ma va valutata nel complesso delle condizioni detentive: la mancanza di completa separazione non è automaticamente sufficiente a configurare una violazione, occorre accertare l'incidenza congiunta di altri elementi negativi.

  • Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia (8/01/2013)

    Ha raccomandato l'introduzione di rimedi effettivi per riparare le violazioni derivanti da condizioni detentive contrarie alla Convenzione, parametro seguito dal legislatore e dalla giurisprudenza nazionale.

Massime di principio

  • Per ottenere il ristoro ex art. 35-ter Ord. pen. è necessario dimostrare che le condizioni detentive hanno superato la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU; il mero disagio non basta.
  • La superficie personale in cella è valutata secondo i parametri della giurisprudenza europea: <3 mq forte presunzione di violazione; 3-4 mq rilevante se associato ad altri fattori negativi; >4 mq richiede l'accertamento di altri elementi lesivi.
  • Fattori quali limitato accesso alle docce, scarsità di luce naturale, ridotto tempo all'aperto e controllo degli interruttori esterni possono concorrere a configurare una violazione solo se la loro intensità e durata producono un'afflizione che eccede l'inevitabile sofferenza della detenzione.
  • La presenza di un bagno nella cella senza completa separazione può essere rilevante, ma va valutata nel contesto complessivo: la separazione effettiva, l'uso esclusivo e le condizioni igienico-sanitarie possono attenuare la rilevanza del fatto.
  • La valutazione è in larga parte discrezionale e basata su elementi documentali e investigativi acquisiti: per avere successo il ricorrente deve fornire prove oggettive e circostanziate (relazioni mediche, verbalizzazioni, fotografie, attestazioni sull'accesso a luci/docce/aria aperta).
  • Distinguere sempre tra rimedi preventivi (art. 35-bis) e risarcitori (art. 35-ter): gli strumenti e la soglia di intervento non coincidono.

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