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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21050/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erario)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di due cartelle di pagamento notificate via PEC e relative a pretese per omesso o ritardato versamento di ritenute alla fonte e di altre somme fiscali per gli anni d’imposta 2015 e 2016, oltre sanzioni e interessi. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria. In cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo, formalmente rubricato come violazione o falsa applicazione dell’art. 144 R.D. 267/1942, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché redatto con tecnica di assemblaggio, mediante riproduzione pedissequa degli atti di merito, senza un’esposizione specifica e autonoma dei fatti di causa e della critica alla decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non chiariva con precisione la fattispecie sostanziale decisa nei gradi di merito, poiché emergevano riferimenti disomogenei a fallimento, chiusura del fallimento, esdebitazione, concordato fallimentare e concordato preventivo, con conseguente confusione sulla reale base del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il motivo era carente di specificità per essere costruito per assemblaggio, cioè mediante riproduzione integrale degli atti processuali, modalità che non consente di ricavare il requisito dell’art. 366 c.p.c. Inoltre, ha osservato che la ricorrente non aveva delineato in modo chiaro il perimetro della vicenda sostanziale decisa nei precedenti gradi, risultando incerti i rapporti tra procedura fallimentare, esdebitazione e concordati. Non essendosi costituite le amministrazioni intimate, non è stata pronunciata condanna sulle spese. È stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro formale del motivo, ma la Corte rileva che la censura non supera il vaglio di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere un’esposizione specifica e autonoma dei fatti di causa; la mera riproduzione degli atti processuali in forma assemblata non soddisfa il requisito.

  • art. 144 R.D. 267/1942

    è la norma indicata dalla ricorrente come oggetto di violazione, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la tecnica dell’assemblaggio documentale, consistente nella pedissequa riproduzione degli atti di causa, non integra il requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c. e comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Il ricorso per cassazione deve consentire di comprendere in modo chiaro e autosufficiente la fattispecie sostanziale e processuale decisa nei gradi di merito; la confusione sui presupposti della decisione impugnata è indice di inammissibilità.
  • Quando la censura non è sviluppata in modo specifico e coerente rispetto alla decisione impugnata, la Corte non può procedere all’esame del merito della dedotta violazione di legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione delle intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma, se dovuta, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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