Cassazione Civile, Ordinanza n. 12773/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale. La società consortile ricorrente aveva agito chiedendo il risarcimento dei danni per asserito inadempimento della stazione appaltante, allegando plurime sospensioni illegittime dei lavori per un totale di 991 giorni, il mancato collaudo, la mancata consegna dell’opera e l’esecuzione di opere extra-contratto ordinate dalla direzione lavori. I giudici di merito hanno però respinto la domanda ritenendo che la società consortile non fosse titolare del rapporto contrattuale, perché non risultava provato il suo subentro nel contratto di appalto stipulato dalle imprese originarie, e che la costituzione della società consortile non comportasse automaticamente il trasferimento dei diritti e obblighi verso l’ente appaltante. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, dichiarativa della nullità di un lodo arbitrale sulla medesima vicenda, avrebbe implicitamente accertato l’esistenza del rapporto contrattuale e che il relativo giudicato sarebbe stato rilevabile d’ufficio; 2) erronea esclusione della prova del subentro/cessione del contratto in favore della società consortile, assumendo che vi fossero atti formali di consenso del comune; 3) abuso del diritto per non avere il comune eccepito tempestivamente il difetto di legittimazione attiva, nonostante il lungo giudizio arbitrale e le trattative; 4) violazione della disciplina dell’art. 23-bis l. n. 584/1977 e dell’art. 2615-ter c.c., sostenendo che la società consortile subentrasse nell’esecuzione del contratto senza autorizzazione e che comunque si fosse formato un rapporto di contatto sociale; 5) erronea regolazione delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in sintesi, che la parte che invoca il giudicato esterno deve produrre la sentenza munita della certificazione attestante che non è più impugnabile; la mancata contestazione della controparte non esonera da tale onere. Ha inoltre rilevato che la censura sul contenuto del giudicato era inammissibile perché investiva una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non specificamente censurata. Quanto alla posizione della società consortile, la Corte ha ribadito che l’art. 23-bis l. n. 584/1977 legittima la società consortile nei confronti dell’ente appaltante solo per l’esecuzione delle prestazioni, ma non determina la sostituzione nel rapporto contrattuale né la cessione del contratto; permangono le responsabilità delle imprese riunite e la società consortile non diviene creditrice della committente. È stata poi esclusa la fondatezza della doglianza sull’abuso del diritto, perché le norme invocate attengono alla correttezza nei rapporti obbligatori e non alla strategia processuale, che resta libera nei limiti del divieto di mala fede o colpa grave. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in tema di efficacia del giudicato esterno.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non ne ha tratto una diversa regola decisiva.
Richiamato in tema di giudicato formale.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a supporto della censura sul diritto di difesa.
La sentenza da invocare come giudicato deve essere prodotta con certificazione di irrevocabilità/non impugnabilità.
art. 339 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli appalti pubblici.
art. 23-bis l. 8 agosto 1977, n. 584
La società consortile è legittimata all’esecuzione delle prestazioni, ma non subentra nel rapporto contrattuale con la stazione appaltante né acquisisce automaticamente crediti verso di essa.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione interpretativa.
Richiamato nei motivi relativi alla pretesa omissione di pronuncia e al contenuto del giudicato.
Le norme di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori non governano le strategie difensive processuali.
Come sopra, non disciplina la condotta processuale delle parti.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di abuso del diritto, non accolta.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all’inadempimento dell’appalto.
Richiamato per sostenere la tesi del subentro della società consortile, esclusa dalla Corte.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi sul regime decisionale.
art. 5 l. 5 dicembre 1981, n. 741
Richiamato in relazione alla disciplina dei lavori pubblici.
Richiamato contro la condanna alle spese, censura dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
Fondamento del raddoppio dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve provarne l’esistenza mediante produzione della sentenza munita della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; la mancata contestazione della controparte non sostituisce tale onere.
- La rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno non elimina la necessità che il giudicato risulti dagli atti ritualmente prodotti nel giudizio di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, la doglianza diretta a una diversa ratio non può portare alla cassazione della sentenza.
- Nell’appalto pubblico, la costituzione di una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori non comporta di per sé il subentro nel rapporto contrattuale con la stazione appaltante né la cessione del contratto.
- La società consortile costituita per l’esecuzione dell’appalto può essere legittimata a operare nell’esecuzione delle prestazioni, ma non acquista automaticamente il diritto di credito verso la committente, restando ferma la responsabilità delle imprese originarie nei rapporti con l’ente appaltante.
- Le regole di correttezza e buona fede dei rapporti obbligatori non possono essere direttamente trasposte a censurare le scelte difensive processuali delle parti, salvo i limiti generali del divieto di mala fede o colpa grave.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile quando presuppone la fondatezza delle doglianze di merito già respinte.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia.
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