Cassazione Penale, Sentenza n. 36605/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per carenza di motivazione: il ricorrente contestava l'impossibilità di concorso tra i reati di rapina e tentata estorsione, sostenendo che la sottrazione dell'automobile e dell'orologio fosse finalizzata all'ottenimento del finanziamento oggetto della tentata estorsione e che la condotta dovesse essere valutata come unitaria e contestuale, con violenza e minacce dirette a ottenere il finanziamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il concorso dei reati: anche se le condotte si sono svolte nello stesso contesto spazio-temporale, erano dirette a beni diversi e sorrette da intenzionalità e risoluzioni volitive distinte. L'impossessamento dei beni (automobile e orologio) è stato ritenuto un'iniziativa ulteriore che ha comportato diversa coartazione della volontà e un risultato patrimoniale distinto rispetto alla tentata estorsione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamato come base per la modalità di trattazione del ricorso (procedure speciali/telematiche previste dal decreto durante il periodo emergenziale).
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione del DL n.137/2020)
Conversione normativa che ha mantenuto le disposizioni procedurali richiamate per la trattazione del ricorso.
Predisposizione normativa utilizzata come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Art. 94 disposizioni attuative cod. proc. pen., comma 1-bis e comma 1-ter
Prevede gli adempimenti della cancelleria e l'inoltro al direttore dell'istituto penitenziario delle comunicazioni necessarie per l'esecuzione degli effetti del provvedimento, ivi inclusi quelli relativi alla possibile rimessione in libertà o ad altri effetti sulla detenzione.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 01/10/2020
Principio richiamato secondo cui la tentata estorsione può concorrere con la rapina se le condotte, pur nel medesimo contesto spazio-temporale, hanno ad oggetto beni distinti e manifestano distinte intenzionalità e risoluzioni volitive.
Massime di principio
- Il concorso tra tentata estorsione e rapina è possibile quando le condotte colpiscono beni diversi e sono sorrette da una diversa intenzionalità; la mera contestualità spazio-temporale non esclude la pluralità di reati.
- La sottrazione materiale di beni che produce un risultato patrimoniale autonomo rispetto alla richiesta estorsiva può configurare un reato distinto e autonomo (rapina) rispetto alla tentata estorsione.
- Per la valutazione del concorso di reati è decisiva l'analisi della volizione e dell'oggetto materiale di ciascuna condotta più che la loro contiguità temporale o la presenza di un unico episodio.
- In Cassazione, i ricorsi che sollevano esclusivamente questioni di fatto o riesaminano fatti già adeguatamente motivati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende se il ricorso è inammissibile: ciò mira a scoraggiare impugnazioni prive di fondamento.
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