Cassazione Penale, Ordinanza n. 33498/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura di carenza di motivazione, proposta contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non rientra tra i motivi deducibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, a seguito della concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in tre anni di reclusione e 1.800 euro di multa, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. L'unico motivo di appello non rinunciato consisteva nella dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto tale doglianza non deducibile in sede di legittimità, poiché, nel giudizio definito mediante concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato ai vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e all'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati, ai vizi sulla determinazione della pena non tradottisi nell'illegalità della sanzione e al vizio di motivazione.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione soltanto per questioni relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla conformità della decisione all'accordo; non sono deducibili le censure sulla motivazione della decisione nei limiti indicati dalla Corte.
La sentenza richiama la disciplina del concordato in appello attraverso il riferimento all'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio definito mediante concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della sentenza rispetto alla richiesta concordata.
- Sono inammissibili, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le doglianze relative ai motivi di appello rinunciati, ai vizi della determinazione della pena che non abbiano comportato l'illegalità della sanzione e al vizio di motivazione della sentenza.
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